Tra le modalitĂ usate per fronteggiare le crisi dei sistemi rappresentativi, particolare importanza assumere il ricorso agli istituti di democrazia diretta. Si affida quindi, direttamente al popolo, l’esercizio di determinate funzioni con l’obiettivo di assicurare la partecipazione popolare alle decisioni che riguardano l’intera collettivitĂ e di colmare la distanza fra il popolo l’apparato statale.
Gli istituti di democrazia diretta si riducono soprattutto ai seguenti:
1) l’iniziativa legislativa popolare, a cui la costituzione attribuisce il potere di esercitare l’iniziativa legislativa ad un certo numero di cittadini (art.71 Cost.);
2) la petizione, che consiste, invece, in una determinata richiesta che i cittadini possono rivolgere agli organi parlamentari o di governo per sollecitare determinate attivitĂ (art.50 Cost.);
3) il referendum, che è il piĂą importante un po’ si democrazia diretta. Esso consiste in una consultazione dell’intero corpo elettorale produttiva di effetti giuridici.
In particolare del referendum si fanno numerose classificazioni. In relazione all’oggetto si distinguono i referendum
costituzionali (oggetto:atto costituzionale),
legislativi (ogg.:una legge),
politici (ogg.:una questione politica non disciplinata da un atto normativo)
e amministrativi (ogg.:atto amministrativo).
Esistono diverse ipotesi di referendum costituzionale: si parla di referendum precostituente quando il voto popolare ha come oggetto l’atto fondativo del nuovo Stato, come ad esempio la previsione di convocare un’assemblea costituente; invece si ha referendum costituente quando il voto popolare interviene sul testo di una nuova Costituzione predisposto da un’assemblea costituente, ovvero offerto dal Parlamento o da altri organi, per approvarlo o respingerlo;
il referendum legislativo può essere obbligatorio (quando l’atto di indizione della consultazione popolare si configura come un atto dovuto) oppure facoltativo (quando l’atto di indizione della consultazione popolare è subordinata all’iniziativa da parte di uno dei soggetti che è a ciò legittimato). Il referendum, inoltre, può essere preventivo o successivo, a seconda che il voto popolare intervenga prima o dopo l’entrata in vigore dell’atto (il referendum costituzionale è sempre il tipo preventivo, perchĂ© la consultazione popolare ha un senso quando interviene prima dell’entrata in vigore di una nuova costituzione o di una sua modifica, per assicurarne la legittimazione democratica).
La costituzione italiana prevede tre tipi di referendum:
1) il referendum di revisione costituzionale (art.138), il quale è detto anche approvativo o sospensivo perchĂ© s’inserisce nel procedimento di approvazione dell’atto, sospendendolo;
2) il referendum abrogativo d’una legge o di un atto avente forza di legge, giĂ in vigore, il quale perciò ha carattere eventuale e successivo;
3) il referendum consultivo (artt.132 e 133) per la modificazione territoriale di regioni, province e comuni.