DIRITTO: insieme di regole precettive e normative che impongono dei comportamenti.
ORDINAMENTO GIURIDICO: insieme di norme giuridiche che raggiungono un certa complessità che comprende anche l’organizzazione che serve allo loro produzione, applicazione e garanzia del rispetto/ certo momento storico in cui un corpo sociale si da delle regole comuni per realizzare un dato scopo. Noi ci occupiamo dell’o.g. “ stato”, ma gli o.g. possono essere infiniti. Gli o.g. sono tutti uguali? No possono essere originari (se trovano in se stessi la legittimazione)o derivati. Gli o.g. originari e derivati stanno in una prima distinzione: settoriali o particolari ( ordinamento politico del comune) e generali ( ordinamento politico dello stato)
STATO: organizzazione comune di uomini su un territorio con un potere sovraordinato/ sovrano che garantisce tale organizzazione sovrana ( popolo, territorio, sovranità). Di solito il 1648 con la pace di Vestfalia si ha la prima creazione degli stati moderni perché nasce l’idea di stato.
I limiti rispetto al popolo (= insieme di coloro che sono legati dalla cittadinanza comune):
1. Oggi accanto alla cittadinanza nazionale si ha la cittadinanza complementare europea. Il popolo è diverso dalla popolazione che è a sua volta diverso dal concetto di nazione ( vedi il caso del Kosovo e i problemi che implica)
2. Il territorio non è più un limite invalicabile dall’esterno infatti l’UE ha forti poteri
3. La sovranità risente molto del potere dell’UE ( vedi moneta)
SISTEMI GIURIDICI: sono grandi famiglie che racchiudono più o.g. statali che hanno delle caratteristiche comuni. David nel 1950 distingue 4 grosse famiglie di diritti in base al contesto storico di quel periodo:
– O.g. di civil law che si collocano nell’Europa continentale e che derivano nel loro nucleo dal diritto romano ( codificazione giustinianea) e che poi sono stati recepiti spontaneamente come in Giappone o non come nel caso delle colonie in Argentina
– O.g. di common law legato all’Inghilterra e che nasce nell’alto medioevo con la conquista normanna del 1066 e che poi si è diffuso nelle colonie
– Modello dello stato socialista/sovietico ispirato a Marx che ha delle caratteristiche diverse dagli altri o.g. (Cina Cuba e molti paesi in via di sviluppo)
– Stati islamici ( arabi ed asiatici) dove il diritto si fonda e deve integrarsi al Corano
– Stati dell’Africa sub sahariana dove ci sono situazione diversificate che mischiano religione agli influssi coloniali
La distinzione è solo un punto di partenza perché i primi 2 modelli si contrappongono mentre i valori sono pressoché gli stessi.
Distinzione:
– Modello occidentale (common law e civil law)
– Modello islamico e sovietico (i modelli socialisti stanno venendo meno o si stanno trasformando).
COMMON LAW Vs CIVIL LAW
– Diverso il ruolo delle fonti
– Diverso il ruolo della giurisprudenza
Però le differenze si stanno riducendo, infatti si ha un ruolo di avvicinamento (noi stiamo guardando i precedenti e loro invece stanno facendo delle distinzioni maggiori tra i ruoli dei giuristi)