Esistono altre tesi. La più nota ribalta la premessa, secondo cui la dimostrazione della forza di legge di un atto, intesa come capacità basata sul principio della gerarchia o sul principio della competenza, deriva la sindacabilità di tale atto da parte della corte costituzionale. Quest’ultima non sarebbe conseguenza bensì presupposto della dimostrazione del primo. Tuttavia per evitare confusione si precisa che l’oggetto del sindacato di legittimità costituzionale da parte della corte, sono tutti quegli atti per i quali l’ordinamento italiano non prevede un diverso sindacato.

Sarebbero quindi residualmente, atti soggetti a controllo della corte costituzionale, tutti gli atti di altri soggetti pubblici per i quali non siano previste apposite forme di controllo.

 La prima Critica che scaturisce è quello di un eccessivo ampliamento degli atti ai quali si riconosce la forza di legge.

 In secondo luogo perché la questione parte da un presupposto indimostrato e cioè che nell’attuale ordinamento italiano non possono esistere atti sottratti ad una qualche forma di sindacato giurisdizionale di legittimità.

 Infatti in tal caso il problema è proprio quello di comprendere se esistono atti che possano essere sottratti alle varie forme di sindacato giurisdizionale in quanto sottoposti esclusivamente ad altre forme di controllo o addirittura di autocontrollo. Un esempio sono i regolamenti parlamentari che alla luce di una sentenza della corte costituzionale si è ritenuto che fossero inammissibili i giudizi di legittimità, compiuti dalla corte costituzionale, in dipendenza del della particolare posizione di indipendenza che la costituzione attribuisce a ciascuna Camera, in quanto organi che costituiscono espressione immediata della sovranità popolare.

 Un ulteriore esempio nel quale gli atti sono sottratti al controllo di legittimità da parte della corte costituzionale sono: i casi di contrasto di atti con forza di legge con norme comunitarie direttamente applicabili nel nostro ordinamento, tale contrasto è risolto in quanto spetta ai singoli giudici mediante la disapplicazione della norma legislativa italiana e l’applicazione della norma comunitaria

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