Il corpo elettorale consiste in quella parte attiva del popolo che ha acquisito potere elettorale. Come sottolineato dall’art. 1 co. 2, viene considerato un organo supremo, che esercita tuttavia la sua sovranità nelle forme previste dalla Costituzione.
Attraverso meccanismi che tentano di garantire la rappresentanza di tutte le forze e le necessarie facilitazioni per quella tenuta a governare, il corpo elettorale viene chiamato a manifestare la sua volontà in due occasioni:
- nell’elezione degli organi rappresentativi con cui vengono determinati i rappresentanti delle due Camere del Parlamento e quelli degli organi dei Comuni, delle Province, delle Regioni e anche del Parlamento europeo.
- negli istituti di democrazia diretta, ovvero il referendum, l’iniziativa legislativa popolare e la petizione.
Il corpo elettorale fa valere la sua funzione attraverso il voto, che deve rispettare i seguenti principi (art. 48):
- principio di universalità che dispone che tutti i cittadini sono elettori.
- principio della personalità del voto che esclude quindi la possibilità del voto per procura, a eccezione dei casi in cui l’assistenza sia indispensabile.
- principio di uguaglianza che esclude tutti i meccanismi di voto plurimo o multiplo.
- principio di libertà, complementare a quello di segretezza, che vale per il corpo elettorale, tutelato anche nella segretezza delle opinioni politiche, ma non all’interno dei collegi di rappresentati.
- principio del diritto di voto come dovere civico , risultato di una lunga discussione in sede costituzionale tra coloro che valorizzavano la libertà anche di non votare e coloro che, invece, sostenevano la necessità di rendere il voto obbligatorio.
A livello elettorale tutti i regimi democratici funzionano secondo il criterio della prevalenza della maggioranza, il cui netto predominio rischia però di creare squilibri, uno dei difetti dei sistemi democratici. Lo Stato dunque deve fare in modo non solo che il popolo sia legittimato a votare, ma anche che possa usufruire di meccanismi elettorali che non facciano prevalere fattori arroganti e, appunto, autoritari delle forze politiche, realizzando così la vera democrazia. Tali meccanismi, infatti, garantendo il rispetto delle libertà altrui, fanno riferimento a questi principi:
- la libertà di informazione.
- la libertà delle forme associative.
- il corretto sistema dei partiti (art. 49).
- la tutela delle minoranze (opposizione).
La capacità elettorale si distingue in:
- attiva, che consiste nella capacità di votare.
- passiva, che consiste nella capacità di essere eletti.
I suoi requisiti necessari per l’esercizio di tale capacità elettorale si distinguono in:
- positivi:
- cittadinanza, che viene richiesta in quanto la capacità elettorale serve ad esplicare i diritti politici che spettano, appunto, solo ai cittadini, con le relative deroghe:
- il riconoscimento della capacità elettorale ai cittadini dell’Unione europea nelle elezioni del Parlamento europeo e nelle elezioni comunali.
- l’adesione alla Convenzione di Strasburgo (1992) che consente anche agli stranieri residenti di partecipare alla vita istituzionale delle collettività locali.
- cittadinanza, che viene richiesta in quanto la capacità elettorale serve ad esplicare i diritti politici che spettano, appunto, solo ai cittadini, con le relative deroghe:
Recentemente si è introdotto un terzo comma all’art. 48 per risolvere il problema dell’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero: la legge costituzionale n. 1 del2000 haistituito una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere e la legge costituzionale n. 1 del2001 hafissato in dodici deputati e in sei senatori il numero dei parlamentari eleggibili da tale circoscrizione, leggi alle quali ha fatto seguito l’organizzazione del Dipartimento per gli italiani nel mondo.
- età che è fissata a diciotto anni per le elezioni della Camera e a venticinque anni per quelle del Senato (art. 58 co. 1). Per quanto riguarda la capacità elettorale passivala Costituzionestabilisce che si può essere eletti deputati solo a partire dai venticinque anni (art. 56 co. 2) e senatori solo a partire dai quaranta (art. 58 co. 2).
- negativi:
- incapacità civile, che però, in alcuni casi stabiliti dal legislatore, non esclude la capacità elettorale.
- sentenze penali irrevocabili, stabilite dalla legge, che possono avere come effetto la perdita del diritto di voto o la sua semplice sospensione.
- indegnità morale, la latitudine del cui termine è parsa, in alcuni casi, eccessiva.
Per definire tale indegnità morale si rinvia:
- al legislatore che può escludere dal diritto di voto in via temporanea (falliti, sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, sottoposti a interdizione temporanea dai pubblici uffici, concessionari di case da gioco) o in via definitiva (condannati a pene che comportano l’interdizione perpetua dai pubblici uffici).
- alla Costituzione che ha escluso dal diritto di voto gli ex fascisti, in via temporanea, e i discendenti di casa Savoia, in via perpetua, i cui effetti si sono però esauriti con la legge n. 1 del 2002.
Occorre comunque ricordare che, in questa materia, esiste un limite previsto dalla stessa Costituzione all’art. 22.