Per quanto attiene alle norme create mediante l’ordine di esecuzione contenute in una disposizione legislativa, la corte costituzionale si è pronunciata ripetutamente in favore della loro sindacabilità in sede di giudizio di legittimità costituzionale, la cui eventuale dichiarazione di illegittimità ha ad oggetto la disposizione legislativa contenente l’ordine di esecuzione.

Inoltre questo ragionamento implicherebbe che è applicabile il sindacato di legittimità su atti o regolamenti amministrativi da parte di giudici amministrativi qualora l’ordine d’esecuzione sia contenuto in questi tipi di atti.

  • Secondo caso di creazione indiretta del diritto

b) il rinvio alle norme consuetudinarie internazionali; è rappresentato dall’articolo 10, l‘ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, intendendosi con quest’ultimo termine le norme internazionali consuetudinarie.

La citata disposizione costituzionale prevede innanzitutto una rinvio di tipo mobile, poiché oggetto di esso sono tutte le norme consuetudinarie internazionali presenti e future: dunque le norme astrattamente determinabili (ogni norma consuetudinaria indipendentemente dal suo sorgere), e non norme concretamente determinate (fatta eccezione per quelle norme consuetudinarie già sorte).

Essa prevede il criterio della adattamento automatico dell’ordinamento interno alle norme consuetudinarie internazionali. Corrispondenza non necessariamente puntuale, infatti può accadere che il suo contenuto precettivo debba essere adattato per poter operare all’interno dell’ordinamento italiano.

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