Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
Gli organi di rilievo costituzionale sono:
- Consiglio superiore della magistratura.
- Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
- Consiglio di Stato.
- Corte dei Conti.
- Consiglio supremo di difesa.
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, organo di rilevanza costituzionale istituzionalizzato nel 1957, viene preso in considerazione dall’art. 99.
Tale Consiglio, composto di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, svolge principalmente una funzione di consulenza per le Camere e il Governo e ha inoltre il potere di iniziativa legislativa, potendo contribuire all’elaborazione della legislazione economica e sociale. Partecipa inoltre alla sessione conoscitiva della sessione di bilancio e tiene l’archivio sia dei contratti collettivi sia dei dati sulle condizioni e i costi del lavoro. Il suo presidente è nominato con decreto presidenziale su proposta del Consiglio dei ministri al di fuori dei componenti del Consiglio stesso.
Consiglio di Stato
Gli organi di rilievo costituzionale sono:
- Consiglio superiore della magistratura.
- Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
- Consiglio di Stato.
- Corte dei Conti.
- Consiglio supremo di difesa.
Il Consiglio di Stato, organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia dell’amministrazione (art. 100), si divide in quattro sezioni consultive e in tre sezioni giurisdizionali. Mentre in sede giurisdizionale, si esprime solo in materia di controversie tra i privati e la pubblica amministrazione, in sede consultiva ha una competenza generale e può dare pareri a tutte le amministrazioni centrali che gliene facciano richiesta.
Il parere del Consiglio di Stato può essere:
- facoltativo.
- obbligatorio e deve essere dato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta:
- per l’emanazione degli atti normativi del governo e dei singoli ministri, nonché per l’emanazione dei testi unici.
- per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.
- per ottenere un parere sugli schemi generali di contratto tipo, sugli accordi e sulle convenzioni predisposti da uno o più ministri.
- obbligatorio e vincolante, in casi rari (es. riacquisto della cittadinanza da parte del cittadino che l’abbia perduta).
Nel caso in cui un atto debba essere emanato dal Presidente della Repubblica su parere del Consiglio di Stato, qualora ci si voglia discostare dal parere medesimo occorre una deliberazione motivata del Consiglio dei ministri.