Tale conflitto può sorgere quando una regione invada con suo atto la sfera di competenza assegnata dalla costituzione allo stato o viceversa ( allo stesso modo il conflitto può sorgere fra regioni).

Perché sorga conflitto quindi si deve avere una invasione della sfera di competenza ( definita da norme costituzionali) in seguito all’emanazione di un atto ( non legislativo) , che deve essere specificato nel ricorso.

Si nota però nella realtà che spesso:

1) il conflitto non ha avuto origine dalla produzione di un atto,

2) che non ha presentato invasione delle competenze

3) spesso si è di fronte ad una sostanziale decostituzionalizzazione del parametro (nel senso che di rado il parametro è dato da norme costituzionali dovendosi quindi, più correttamente, parlare di atti illegittimi e non incostituzionali). Tale decostituzionalizzazione trova giustificazione nel carattere indeterminato delle formule costituzionali con cui sono ripartite le competenze fra stato e regione, sicché vengono prese come parametro anche norme di legge ed atti aventi forza di legge, nonché norme introdotte dalla comunità europea.

Ora, poiché l’atto illegittimo e incostituzionale può essere impugnato tanto davanti alla corte quanto davanti al giudice amministrativo, potrebbero aversi interferenze dell’uno sull’altro giudizio.

Risulta impugnabile qualsiasi atto, ad eccezione delle leggi e delle altre fonti primarie, idoneo a determinare un conflitto di attribuzioni e dunque in primo luogo atti amministrativi nonché atti giurisdizionali ( se adottati dallo stato).

La cerchia degli atti impugnabili si è allargata tanto da comprendere anche gi atti interni ( circolari) non formali ( lettere o telegramma ) sempre che contengano una chiara manifestazione di volontà in ordine all’affermazione di una competenza. ( la punta massima dell’allargamento si è avuta con1sentenza con cui si dichiarava idoneo a causare un conflitto un ordine del giorno del consiglio regionale perché anche se non vincola la giunta a darvi seguito può menomare una competenza statale)

Quindi Perché possa sorgere conflitto di attribuzione fra stato e regione la lesione non deve essere operata da una legge o da un atto avente forza di legge, perché rientrerebbe il conflitto di legittimità, ma da un atto che può essere un qualunque atto formalmente e materialmente amministrativo (un regolamento). Rimangono esclusi i regolamenti esecutivi , le vindicationes rerum ( cioè lagnanza a carattere patrimoniale).

Sono ammessi i ricorsi della regione contro gli atti statali di controllo, i ricorsi aventi ad oggetto la tutela delle funzioni delegate ( quindi deleghe devolutive o traslative) dallo stato alle regioni; i ricorsi contro gli atti giurisdizionali statali ( es. provvedimenti a carico di consiglieri regionali).

Riguardo quest’ultimo tipo di ricorso sono sorti 2 problemi:

  • sul piano sostanziale à per evitare di far della corte una sorta di giudice d’appello contro le decisioni giudiziarie ( che per loro natura dovrebbero essere definitive). La regione perciò non può lamentare un errore in giudicando, ma può far valere un difetto assoluto di giurisdizione, cioè uno sconfinamento dalla giurisdizione
  • sul piano processuale à si tratta di stabilire se il giudice ha la facoltà di far valere le proprie ragione innanzi alla corte. Spesso l’interesse del giudice è configgente con chi dovrebbe rappresentarlo ( il governo) tant’è che si è verificata l’eventualità che il giudice si lamentasse di non essere stato adeguatamente difeso… etc

La lesione deve essere attuale, concreta e non meramente virtuale (la Corte costituzionale – ha infatti affermato in una sentenza – di non essere un consulente costituzionale).

La tipologia del conflitto è estremamente simile a quella presentata in sede di analisi di conflitto tra poteri dello Stato: esso potrà quindi consistere in una rivendicazione, ovvero in un conflitto da menomazione, interferenza od omissione

Il ricorso è proposto per lo stato dal presidente del consiglio o da un ministro da lui delegato e per la regione dal presidente della giunta in seguito di deliberazione della giunta stessa.

Presidente del consiglio o della giunta sono gli unici soggetti in senso processuale ( abilitati a partecipare al giudizio, parti del processo) . L’allargamento del contraddittorio può essere ostacolati dal carattere provvedimentale dell’atto impugnato, qualora esso ( se statale) si diriga alla sola regione ricorrente o abbia ( anche se regionale) efficacia non generale.

Il ricorso deve contenere l’indicazione dell’atto produttivo della lesione e l’indicazione della lesione stessa, va notificato al presidente del consiglio , a meno che non sia questo il ricorrente. Depositato presso la cancelleria della corte entro 20gg dall’ultima notificazione, termine entro cui ha luogo la costituzione in giudizio. La difesa è affidata rispettivamente all’avvocatura di stato e al libero foro.

La decisione della corte (che può anche essere adottata in camera di consiglio se il ricorso appare manifestamente inammissibile o nel caso di manifesta non spettanza dell’attribuzione) può essere preceduta da una sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, dietro richiesta della parte e per gravi motivi.

Poiché non sono fissati termini né per la decisione né per la discussione si è introdotta una forma forzosa di smaltimento dell’arretrato prescrivendo l’obbligo per coloro che avessero presentato ricorsi anteriormente alla riforma del titolo V di chiedere la trattazione del ricorso stesso nel termine di 4 mesi dal ricevimento della comunicazione di pendenza, in mancanza il ricorso sarà dichiarato estinto.

Può anche verificarsi il caso che La Corte costituzionale, d’altronde, può sospenda il giudizio e rimetta di fronte a sé stessa questione di legittimità costituzionale della legge in base alla quale è stato adottato l’atto impugnato, il giudizio su quest’ultimo sarebbe sospeso in attesa della soluzione della qualcosa.

La decisione ha efficacia inter partes.

La sentenza dichiarerà a quale dei due enti spetti la competenza e dichiara nulli gli atti creati dall’organo non competente.

Quindi Anche nel giudizio che risolve un conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni, così come quello tra poteri dello Stato, oggetto del giudizio è la competenza.

Le stesse osservazioni valgono per i conflitti tra regioni, e le province autonome.

Particolare rilevanza presenta, nel giudizio di cui si sta trattando, il problema del contraddittorio. Soprattutto dopo la riforma del titolo V della Costituzione, infatti, si è riconosciuta una sfera di competenze anche agli enti locali subregionali, i quali rimangono privi di strumenti di tutela attivabili presso la Corte costituzionale.