La Corte Costituzionalepuò concludere un giudizio di legittimità ricorrendo a due metodi:
- l’ordinanza, che viene pronunciata quando la questione è risolta, per le questioni di natura processuale, con un mero rito. Tale ordinanza viene infatti utilizzata in casi di:
- inammissibilità.
- improponibilità.
- restituzione al giudice a quo degli atti, nel caso in cui la norma in questione venga abrogata con effetto retroattivo.
- cessazione della materia del contendere.
- manifesta infondatezza.
- la sentenza, a cui si ricorre in tutti quei casi in cui non sussistano i presupposti per mettere in atto una ordinanza. Le sentenze possono essere di due tipi.
- di rigetto. Tale sentenza si ha nei casi in cui la questione sia infondata e dunque la legge resta in vigore, in quanto, con riferimento a quel determinato parametro, la legge non risulta costituzionalmente illegittima. Questo chiaramente non significa che la legge sia legittima in assoluto, ma semplicemente che lo sia in riferimento a quel determinato parametro.
- di accoglimento. Con tale sentenza la questione viene dichiarata fondata e dunque la legge, dichiarata incostituzionale, cessa di avere effettività. Tale cessazione di effettività opera erga omnes, sia per il futuro che per il passato, dato che non si tratta di mera abrogazione, ma di annullamento.
Siamo di fronte quindi ad una retroattività della sentenza di incostituzionalità nel tempo, fatta eccezione per i rapporti giuridici esauriti, per i quali abbiamo retroattività soltanto in caso di giudizi in materia penale, nella quale vige il favor rei.