Cittadinanza italiana
La cittadinanza è uno status cuila Costituzionericonnette una serie di diritti e di doveri. Essa è condizione per l’esercizio dei diritti politici, ma è anche fondamento di alcuni doveri costituzionali (dovere di difendere la patria, concorrere alle spese pubbliche, fedeltĂ alla Repubblica e osservanza della Costituzione e delle leggi).
La Costituzioneitaliana stabilisce che nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici (art. 22, che vieta altresì di privare una persona, sempre per motivi politici, della capacità giuridica e del nome). Ma i modi in cui la cittadinanza può essere acquistata, perduta e riacquistata sono disciplinati dalla legge (attualmente la legge 91/1992).
La cittadinanza italiana viene acquistata con la nascita per:
ius sanguinis (padre o madre in possesso della cittadinanza italiana indipendentemente dal luogo di nascita);
ius soli (colui che è nato in Italia da genitori ignoti o apolidi o stranieri)
su richiesta dell’interessato in taluni casi particolari stabiliti dalla legge (l’istanza è rivolta al sindaco del comune di residenza) e può essere proposta: -dal coniuge; -dallo straniero che possa vantare un genitore un ascendente in linea retta di secondo grado che sia cittadino italiano per nascita; -dallo straniero, che abbia raggiunto la maggiore etĂ , adottato da cittadino italiano e residente territorio nazionale da almeno cinque anni successivi all’adozione; – dallo straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni; – dal cittadino di uno degli Stati membri della CE dopo almeno quattro anni di residenza nel territorio della Repubblica; – dall’ apolide dopo almeno cinque anni di residenza; – dallo straniero, dopo almeno dieci anni di regolare residenza in Italia.
La medesima legge disciplina i casi di perdita della cittadinanza che può avvenire o per rinunzia oppure automaticamente in presenza di certe condizioni. Nella prima ipotesi rientra il caso del cittadino che possieda, acquisti o riacquisti una cittadinanza straniera, qualora risieda o abbia deciso di stabilire la propria residenza all’estero. Nella seconda ipotesi di ente il caso il cittadino che svolgendo funzioni alle dipendenze di uno Stato estero intenda conservare questa posizione nonostante l’intimazione del Governo italiano a cessare tale rapporto di dipendenza.
La cittadinanza può essere riacquistata: a) quando l’interessato presti servizio militare o accetti un impiego alle dipendenze dello Stato italiano e dichiari di volerla riacquistare; b) quando l’interessato dichiari di volerla riacquistare e stabilisca la propria residenza nel territorio della Repubblica entro un anno dalla dichiarazione; c) quando l’interessato risieda da oltre un anno nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine; d) quando l’interessato abbia abbandonato il rapporto di dipendenza da uno Stato estero, che aveva determinato la perdita della cittadinanza, e richiede da almeno due anni nel territorio della Repubblica.
La cittadinanza dell’Unione Europea
Il Trattato sull’Unione europea del 1992 (noto come Trattato di Maastricht) ha introdotto l’istituto della cittadinanza dell’Unione. Presupposto della cittadinanza dell’Unione è la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione ” completa la cittadinanza nazionale e non sostituisce “. Infatti il cittadino dell’Unione, oltre a poter agire in giudizio davanti agli organi di giustizia dell’Unione, può agire nei confronti dello Stato di cui possiede la cittadinanza per far valere i diritti che gli spettano in forza della cittadinanza comunitaria.
Ma l’aspetto piĂą importante della disciplina in esame è l’attribuzione al cittadino dell’Unione del diritto di elettorato attivo e passivo “alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede”, nonchĂ© alle “elezioni del parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede”.
L’Unione si impegna a rispettare i diritti fondamentali quali sono sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo il cittadino e quali risultano dalle “tradizioni costituzionali comuni agli stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario”.