E’ ormai noto che un procedimento giuridico ricorra nei confronti della formazione della legge, infatti essa è atto finale risultante da una sequenza predeterminata di atti, rivolta al raggiungimento del risultato finale unitario per cui ogni atto (fase) della sequenza non può svolgersi se non si è concluso l’atto (la fase) precedente, e dunque il risultato finale non è raggiunto (o è invalido), se la sequenza non è stata rispettata. Tale procedimento rappresenta una forma tipica di azione dei pubblici poteri.

 La teoria del procedimento è stato introdotto dalla dottrina amministrativistica, e ben prima prima nacque sul diverso terreno nell’esercizio la funzione giurisdizionale, per esigenze di garanzia di posizioni giuridiche soggettive.

La scienza del diritto amministrativo si è per prima posta sulla via della definizione del concetto di procedimento, a ciò verosimilmente spinta, dalla carenza di un compiuto ed organico sistema di legislazione positiva, realizzatosi soltanto di recente con l’approvazione della legge n.241 del 1990. 

  • teoria formalistica del procedimento concentra l’attenzione non già sulla serie materiale di atti che si susseguono nella dinamica che porta alla produzione dell’atto terminale, ma piuttosto sul modo del loro susseguirsi, con riguardo, ai nessi interni che legano insieme gli atti predetti. 
  • teoria sostanzialistica del procedimento. Considerando la serie procedimentale come unitariamente costitutiva dell’effetto ascritto all’atto finale, riconduceva il fenomeno del procedimento nella categoria dell’atto, procedimento.

 Ne deriva dunque una scansione in fasi: la fase dell’iniziativa, fase preparatoria o istruttoria, fase della decisione, fase integrativa dell’efficacia.

 Il nesso tra i diversi atti comporta che non sono soltanto necessari ma sono anche un obbligo.

  la caratteristica dell’apoliticità come elemento di maggiore differenziazione tra il procedimento legislativo, il procedimento amministrativo e il procedimento giurisdizionale.

 Questa è   la prima differenza del procedimento legislativo dai procedimenti amministrativi e giurisdizionali, essendo quest’ultimi caratterizzati da un effettivo obbligo a procedere a seguito del perfezionarsi della fase introduttiva.

 Differenze ulteriori, riguardano innanzitutto le fonti.

Il procedimento amministrativo è disciplinato dalla legge;

Il procedimento legislativo è disciplinata dalla costituzione agli articoli 71,72, 73 e 74, e dall’articolo 64 e dai regolamenti parlamentari. L’articolo 72 stabilendo che accanto ad un procedimento cosiddetto normale caratterizzato dall’intervento delle commissioni in sede referente, i regolamenti parlamentari possono stabilire non soltanto procedimenti abbreviati per i progetti di legge dichiarati urgenti ma anche procedimenti speciali, caratterizzati dall’intervento delle commissioni con poteri deliberanti, nei confronti del progetto di legge nel suo complesso o nei confronti del solo articolato dello stesso. L’articolo 72 introduce con riferimento al procedimento legislativo dunque una riserva di regolamento parlamentare.

 Riserva di regolamento parlamentare comporta ulteriori peculiarità per il procedimento legislativo rispetto agli altri procedimenti giuridici. Spetta infatti agli stessi organi che esercitano una funzione legislativa la competenza esclusiva a fissare le regole.

 Il procedimento legislativo è per definizione un procedimento di tipo politico destinato, cioè a produrre atti che sono il frutto delle scelte politiche di organi anch’essi politici, quali sono le camere. La funzione legislativa è una funzione libera nel fine, fermo restando il rispetto delle norme poste da fonti di grado superiore. Conseguentemente il procedimento è disciplinato da poche norme inderogabili e da molte disposizioni elastiche nella loro applicazione come i regolamenti parlamentari.

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