Gli atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi sono i seguenti:

L’emanazione degli atti governativi aventi valore di legge, e cioè dei decreti-legge e dei decreti legislativi. In questi casi il Capo dello Stato esercita un controllo di legittimità e di merito costituzionale sull’atto.

L’adozione, con la forma del decreto presidenziale (d.P.R.), dei più impotanti atti del Governo, ed in particolare della nomina dei funzionari di Stato, nei casi previsti dalla legge (art.87 Cost.). Comunque è importante sottolineare che conservano la forma di decreto presidenziale pochi atti come lo scioglimento anticipato dei Consigli comunali e provinciali, la decisione dei ricorsi straordinari al P. della R. e tutti gli atti dove è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri; mentre per molti atti governativi, alcune leggi hanno previsto la forma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) o dei ministri (D.M.).

La promulgazione della legge è attribuita al Capo dello Stato. La formula di promulgazione accerta che la legge è stata approvata nel medesimo testo da entrambi i rami del Parlamento; manifesta la volontà di promulgare la legge; ne ordina la pubblicazione; obbliga chiunque ad osservarla e a farla osservare come legge dello Stato.

La ratifica dei trattati internazionali, predisposti dal Governo, ed eventualmente autorizzati dal Parlamento, l’accreditamento dei rappresentanti diplomatici esteri (art.87), la dichiarazione dello stato di guerra previa deliberazione delle Camere e altresì il comando delle forze armate e la presidenza del Consiglio supremo di difesa.

La concessione della grazia e la commutazione delle pene (art.87 Cost.), che un tempo costituivano , insieme all’amnistia e all’indulto tipiche manifestazioni del potere del P. della R. L’amnistia e l’indulto ormai sono stati sottratti interamente al P. della R., mentre la grazia e la commutazione della pena sono state attratte nell’orbita governativa.

La Costituzione (art.87), infine, affida al Capo dello Stato i poteri:

di “autorizzare” la presentazione alle Camere dei disegni di legge governativi;

di “indire” le elezioni delle nuove Camere fissandone la prima riunione; di “indire” il referendum popolare;

di “conferire” le onorificenze della Repubblica;

di “emanare” il decreto di scioglimento dei Consigli regionali e la rimozione del P. della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge (art.126).

 

Atti compiuti nella qualitĂ  di Presidente del Consiglio supremo di difesa e del Consiglio superiore della magistratura

Contemplato allo art. 87 Cost. laddove si dispone che il Presidente della Repubblica presiede il consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, esso è inteso come un comitato interministeriale del governo con funzioni puramente consultive e organo di collaborazione fra governo e Presidente della Repubblica che ha poteri di convocazione, di formazione dell’ordine del giorno, di nomina e revoca del segretario del Consiglio.

La legge istitutiva è la L. 28 luglio 1950 n. 624.

Essa dispone la competenza in materia di esame dei problemi generali e tecnici e politici attinenti alla difesa nazionale determinando criteri e direttive per la organizzazione e il coordinamento della attivitĂ .

Composizione:

– capo dello stato come presidente

– presidente del consiglio dei ministri

– ministri per gli affari esteri, l’interno, tesoro, difesa, industria e commercio

– capo di stato maggiore della difesa

Si riunisce almeno 2 volte l’anno anche eventualmente con composizione allargata di esperti politici o militari.

Per quel che concerne la presidenza del Consiglio superiore della magistratura, la prassi riconosce al P. della R. un generico potere di rinvio per irregolaritĂ  formali nello svolgimento del procedimento per il conferimento degli incarichi direttivi.

 

La supplenza del Presidente della Repubblica

Il Presidente non può delegare le funzioni relative al mandato presidenziale, tuttavia può accadere che il capo dello Stato sia oggettivamente impedito a svolgere i suoi compiti, come nel caso di una grave malattia o più semplicemente di un viaggio di rappresentanza.

Perciò distinguiamo due tipi d’impedimenti, nei quali la supplenza è attribuita al Presidente del senato:

Impedimenti temporanei: possono essere breve malattia, viaggi di lunga durata…; il Presidente del senato sostituisce il Capo dello Stato solo per il periodo strettamente necessario. (per i viaggi che il Presidente compie all’estero si parla di supplenza parziale, essa è relativa solo alle funzioni esercitabili all’interno dello Stato.).

Impedimenti permanenti: possono essere grave malattia, morte, dimissioni…per essi la Costituzione prevede che si proceda a nuove elezioni indette dal Presidente della Camera entro 15 giorni oppure nel termine più lungo previsto in caso di scioglimento delle camere, ovvero quando manchino meno di tre mesi al loro scioglimento. In tal caso il Presidente del Senato resterà in carica durante l’iter delle elezioni e sino al giorno del giuramento del nuovo Presidente.

 

Lascia un commento