• individuazione degli organi fondamentali della Regione (Consiglio regionale, Giunta e suo Presidente), ai quali devono essere però aggiunti il corpo elettorale e il Consiglio delle autonomie locali (art. 123).

A questi organi possono poi essere aggiunti gli organi facoltativi, come lo sono quelli di garanzia statutaria.

  • il Consiglio regionale ha i seguenti poteri:
    • esercita la potestà legislativa affidata alle Regioni.
    • esercita le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione.
    • ha il potere di proposta di legge alle Camere.
    • (non attribuito dalla Costituzione) ha il potere di controllo politico sul Presidente e sulla Giunta, in modo particolare nel caso di elezione diretta, al fine di controllarne la fedeltà al programma.
    • la Giuntaregionale esercita il potere esecutivo, ovvero le funzioni di governo della regione.

È stata abrogata la parte che conferiva a quest’organo anche il potere regolamentare, potere chela Cortecostituzionale ha attribuito ad ogni Statuto.

  • il Presidente della Giunta, che dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, è da un lato il Capo della regione e dall’altro è il rappresentante del Governo centrale per alcune funzioni. Viene eletto in linea di massima a suffragio universale diretto, a meno che lo Statuto non stabilisca diversamente, in modo tale da accentuare il rapporto diretto tra il Corpo elettorale e il massimo rappresentante della Regione. Può inoltre disporre del potere di nomina e di revoca dei membri della Giunta, cosa che gli garantisce una posizione di preminenza.
  • il Consiglio delle autonomie locali svolge importanti funzioni di consultazione trala Regionee gli enti locali.

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