• vengono trattate materie per le quali il legislatore ritiene necessaria l’allocazione al livello centrale di determinate funzioni amministrative, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.La Cortecostituzionale ha stabilito due limiti a questo tipo di ricorso:
    • è ammissibile soltanto se nella valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata e non risulti affetta da irragionevolezza.
    • è indispensabile che siano comunque introdotti adeguati strumenti di partecipazione delle Regioni ai procedimenti legislativi statali.

Inoltre, così come stabilisce una legge del 2003, le funzioni amministrative possono essere distolte dalla potestà dei Comuni solamente qualora occorra assicurare l’unitarietà dell’esercizio, per motivi di buon andamento o per motivi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

Per le regioni a Statuto speciale continua ad essere vigente il principio di parallelismo tra la potestà legislativa e quella amministrativa, in quantola Cortecostituzionale ha stabilito che l’estensione della sussidiarietà non garantirebbe alle Regioni a Statuto speciale una più ampia autonomia.

  • gli enti locali minori sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferitegli con legge statale o regionale. Resta dunque anche nella nuova disciplina la competenza legislativa statale o regionale nel definire la titolarità delle funzioni amministrative, mentre per le materie di legislazione concorrente si tende ad escludere la possibilità per lo Stato di legiferare riguardo la titolarità amministrativa.
  • viene disciplinata la sussidiarietà orizzontale, che coinvolge direttamente il rapporto tra potere pubblico ed autonomie dei privati, dato che gli enti locali favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale.

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