Il potere regolamentare del Governo [preleggi 1, n. 2] è disciplinato da leggi di carattere costituzionale [preleggi 10]. Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari [preleggi 4; Cost. 87, 121].
Principio di supremazia della legge: Un regolamento può immettere nuove norme nell’ordinamento in quanto queste ultime non siano in contrasto con quelle contenute in leggi formali o in atti equiparati, o in regolamenti di superiore gerarchia.
Art. 4 Preleggi. I Limiti della disciplina regolamentare.
I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi [preleggi 1, n. 2].
I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell’art. 3 [preleggi 3] non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Duttilità dei regolamenti autorizzati: Una legge può disporre l’abrogazione di un’altra legge con effetto dall’entrata in vigore di norme regolamentari che contrastino con quest’ultima.
Materie non disciplinate dalla legge: Un regolamento può anche regolare materie non disciplinate, come unica fonte fino a quando non interverrà la legge.