1. la giurisdizione si attua mediante giusto processo regolato dalla legge.
  2. il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, e il giudice deve essere terzo ed imparziale.
  3. la legge deve assicurare:
    1. che il processo abbia una ragionevole durata, la cui mancanza produce il diritto ad un risarcimento.
    2. che la persona accusata sia subitamente e riservatamente informata delle accuse a suo carico, in maniera tale che disponga del tempo necessario per preparare la sua difesa.
    3. che l’accusato abbia la facoltà di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico.
    4. che l’accusato abbia diritto ad un interprete qualora non comprenda o non parli la lingua utilizzata nel processo.
  4. il processo è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova, motivo per cui l’accusa non può essere fondata sulla base di dichiarazioni rilasciate da chi si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio dell’accusato o del suo difensore.
  5. spetta alla legge determinare i casi nei quali la prova può non formarsi nel contraddittorio durante il processo.
  6. tutti i provvedimenti devono essere motivati, cosa che da un lato afferma la responsabilità del giudice e dall’altro la legittimità delle sue pronunce;
  7. è sempre ammesso il ricorso in Corte di cassazione per le sentenze che limitano il diritto di libertà personale, tranne che per quelle dei tribunali militari in tempo di guerra.
  8. è ammesso il ricorso in Corte di cassazione per le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

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