Il costituzionalismo del 1700 fa i conti con la rivoluzione francese. L’enciclopedia afferma l’idea dominante (che non consiste nell’affermazione della sovranità popolare ) in base alla quale la costituzione è il frutto di un contratto tra popolo o nazione e principe dove, sia il popolo, sia la nazione si impegnano ad esercitare i propri poteri limitandosi reciprocamente. Pertanto, non solo il principe ma anche il popolo non poteva disporre unilateralmente del contratto mediante l’esercizio del diritto di resistenza.
Quindi, anche in Diderot autore dell’enciclopedia come negli autori finora analizzati emerge la base del costituzionalismo del 700 che è costituita dall’intento di frenare la sovranità popolare in quanto strumento di rottura unilaterale del contratto. Il concetto di costituzione affermatosi nel costituzionalismo inglese del 1700 cominciò a mostrare segni di cedimento in Inghilterra alla fine del secolo, quando Burke pose per primo la questione politica del governo, sostenendo che la scelta dei ministri deve essere messa nelle mani degli elettori sotto la guida dei partiti. Burke intendeva operare un correttivo al sistema istituzionale esistente e non voleva ancora affermare la sovranità popolare.
Però il varco era aperto sicchè Bentham giunse poi ad attaccare frontalmente la costituzione inglese. Egli ne criticò l’eccellenza e disse che la differenza tra il governo libero e quello dispotico non aveva a che fare con la divisione dei poteri e la loro reciproca limitazione ma con il modo di partecipazione al potere legislativo, con i frequenti e facili cambiamenti di condizione tra governanti e governati, con la responsabilità dei governanti di fronte agli elettori e al paese, con il modo di organizzazione delle libertà politiche. La costituzione diventa per Bentham una realtà fittizia che non serve, se il potere legislativo è del popolo, in quanto in tale condizione le leggi non possono non perseguire un fine di pubblico interesse.
Alla fine del XVIII secolo, dunque, da una parte vi era il costituzionalismo che promuoveva la separazione dei poteri e la limitazione degli stessi, da un’altra parte vi era la pretesa di mettere in discussione la forma politica e la tradizione da parte del popolo sostenuto soprattutto dalle teorie di Rousseau. La tradizione costituzionalistica condannava l’idea nascente della sovranità popolare che rompeva l’ordine costituzionale e dissolveva il vincolo di obbedienza politica nei confronti dei poteri costituiti.
Per converso i sostenitori della sovranità popolare ritenevano necessario riformare le istituzioni e consideravano la costituzione una finzione costruita solo per mantenere in vita poteri come quelli del re e dell’aristocrazia parlamentare inglese svincolati da qualsiasi controllo popolare. Nel conflitto tra costituzionalismo e sovranità popolare intervengono le rivoluzioni di fine settecento, quella americana e francese, dove fu rilanciata l’idea del potere costituente, un potere che si connette ai diritti naturali dell’uomo cioè che è innato nell’umanità ed è inteso come strumento per spazzare via la tradizione. Il potere costituente, infatti, servì ai coloni americani ed al popolo francese per rivedere il rapporto tra tradizione costituzionalistica e sovranità popolare.
Il tramutarsi in costituzione è cioè il punto in cui le distinte tradizioni della sovranità e della costituzione si incontrano e si espresse in maniera diversa nei vari contesti rivoluzionari. In America esso si manifestò attraverso l’opposizione della costituzione dei coloni alla legge del parlamento inglese in materia di tributi, cosicché nel 1765 si stabilisce che l’atto impositivo di tributi da parte del parlamento inglese è illegale, incostituzionale ingiusto.
Inoltre, la dottrina politica rappresentata da Otis e poi da Jefferson sostiene la superiorità della costituzione rispetto alla legge inglese a partire da una duplice base: quella tradizionale della costituzione inglese e dei diritti inviolabili degli inglesi e quella del potere costituente e dei diritti naturali degli individui. La costituzione per gli americani è l’atto che il popolo sovrano può e deve imporre con il suo potere costituente in tutte le situazioni di tirannia cioè in tutti i casi in cui i diritti degli individui vengono degradati , tutto ciò senza dimenticare il richiamo al garantismo tipico della costituzione inglese.