Esistono due metodi per accedere al giudizio di legittimità della Corte costituzionale, materia relativamente alla quale l’art. 137 presenta una riserva di legge costituzionale:

  • il procedimento in via principale, investito in pieno dalla riforma del titolo V della Costituzione, il cui controllo di legittimità, fatta eccezione per gli Statuti Regionali (art. 123), può essere impugnato:
    • da una Regione nei confronti di una legge statale o di un atto avente forza di legge che ritenga ledere la sua sfera di competenza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
    • dallo Stato nei confronti di una legge regionale che ritenga invadere la sua sfera di competenza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
    • il procedimento incidentale, per l’instaurazione del quale sono necessarie due condizioni:
      • deve esistere un giudizio pendente di fronte ad un giudice ordinario, ad un giudice speciale o ad un giudice che abbia funzioni giudicabili come giurisdizionali, quali ad esempio le sezioni della Corte dei conti che svolgono attività amministrativa di controllo, il CSM o le commissioni tributarie.

La Corte Costituzionaleha riconosciuto anche a sé stessa le caratteristiche giurisdizionali di fronte alle quali poter instaurare un procedimento incidentale, dunque è possibile ricorrere alla Corte durante un giudizio pressola Cortestessa.

  • la questione deve essere sollevata dal giudice tramite la cosiddetta ordinanza , su istanza di una delle parti o d’ufficio da parte del giudice. Tale ordinanza produce due effetti:
    • sospensione del giudizio a quo.
    • apertura dell’incidente di legittimità costituzionale.

Tale ordinanza, che viene poi pubblicata in gazzetta ufficiale, per dare la possibilità ad altri giudici che si occupino della stessa questione di sospendere il loro giudizio, deve avere come contenuto:

  • l’indicazione delle disposizioni dell’atto di cui si dubita la legittimità costituzionale, nonché l’indicazione delle norme costituzionali che si presume siano violate.La Corte, infatti, non si occupa di individuare quale sia il parametro nei confronti del quale giudicare la legittimità costituzionale di una legge, ma si limita a giudicare in riferimento al parametro che le è stato sottoposto dal giudice.
  • la motivazione della necessità di applicare quella determinata norma della quale si domanda la legittimità costituzionale, ai fini della risoluzione del processo (giudizio di rilevanza).
  • la motivazione della non manifesta infondatezza, ovvero la motivazione della esistenza del dubbio di legittimità costituzionale di una determinata norma.

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