Le società di armamento
Nella categoria delle comunioni contrattuali di godimento va invece collocata la società di armamento. Oggetto di questa società è l’esercizio in comune della nave da parte dei comproprietari di essa. Il fatto che la società di armamento rientri nella comunione e non nella società è dimostrato dal fatto che la legge prevede che possano far parte della società di armamento solo i comproprietari e che la società di armamento possa essere costituita anche con deliberazione della sola maggioranza dei comproprietari che ha effetto anche per i comproprietari dissenzienti.
Questa partecipazione automatica dei comproprietari dissenzienti può giustificarsi infatti solo in base ai principi della comunione che rendono vincolante per la minoranza dissenziente le deliberazioni prese dalla maggioranza nell’amministrazione della cosa comune. Ovviamente la società di armamento sussiste nell’aver per oggetto l’esercizio della nave ossia il godimento della cosa comune secondo la sua destinazione economica.
Se invece l’esercizio della nave è un mezzo per l’esercizio di una attività imprenditrice allora viene a mancare ogni possibilità da parte della maggioranza di vincolare la minoranza dissenziente e nel caso in cui siano tutti d’accordo a gestire l’impresa accanto alla società di armamento sorge una società vera e propria la cui disciplina deve ricavarsi dal codice civile e non dal codice della navigazione. In sostanza le norme del codice di navigazione per la società di armamento e quelle del codice civile per le società hanno un ambito di applicazione diverso, riguardando le prime l’esercizio in comune di una nave e le seconde l’esercizio in comune di una impresa economica.
Le società di professionisti
Sono abbastanza diffusi fenomeni di collaborazione stabile tra i professionisti nei quali pur rimanendo l’esercizio della professione un fatto individuale si mettono in comune i mezzi e i risultati e si creano tra i professionisti stessi fenomeni associativi nell’esercizio della professione. Questi fenomeni vengono definiti come società di professionisti ma non è possibile inquadrarli nella nozione di società configurata dal codice civile.
Infatti non siamo in presenza di un fenomeno che utilizza il lavoro intellettuale dei soci per raggiungere un fine economico che rappresenta l’oggetto della società ma di un fenomeno in cui il lavoro intellettuale dei soci è l’oggetto esclusivo del fenomeno associativo che si realizza per l’esercizio in comune di una professione liberale. Si tratta certamente di un fenomeno diretto alla realizzazione di un risultato economico non conseguibile con l’esercizio individuale della professione ma tale risultato economico non è diverso da quello risultante dalla professione ma risulta solo incrementato dall’esercizio in comune che consente di conservare quella redditività e quel valore economico che potrebbero perdersi nell’esercizio individuale della professione.
E’ chiaro quindi come la società di professionisti non può essere inquadrata, anche se parte autorevole della dottrina sostiene il contrario, nel fenomeno societario. Del resto basta pensare al fatto che la disciplina societaria assegna agli amministratori e non ai soci i poteri e le responsabilità relative all’esercizio dell’azione sociale mentre nelle società di professionisti il principio base è quello per cui chi esercita una professione intellettuale deve eseguire personalmente l’incarico assunto anche se può avvalersi, sotto la sua direzione e responsabilità, di aiutanti o sostituti, e deve ricevere un compenso adeguato all’importanza della sua professione. Tali principi non possono ovviamente essere salvi se alla società di professionisti applicassimo la disciplina della società che, in funzione della comunione di interessi patrimoniali, degrada la posizione dei singoli soci togliendo loro autonomia.
Le società sportive
La legge impone a tutte le associazioni sportive che impiegano atleti professionisti la forma della società per azioni o della società a responsabilità limitata con alcune modificazioni nella disciplina sia per quanto riguarda la posizione dei soci che la struttura della società. Sotto il primo aspetto la legge impone che una quota degli utili non inferiore al dieci per cento sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnica.
Sotto il secondo aspetto la legge stabilisce che al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, al sistema dei controlli previsti dal codice civile si aggiungano altri controlli da parte di federazioni sportive delegate dal Coni. Inoltre in sede di costituzione è necessaria l’affiliazione ad una federazione sportiva nazionale riconosciuta dal Coni, condizione che costituisce un presupposto necessario per la costituzione della società e inoltre è necessario il deposito presso la federazione sportiva affiliante dell’atto costitutivo iscritto nel registro delle imprese in quanto senza di esso l’affiliazione non può produrre i suoi effetti e la società sportiva non può iniziare la sua attività.
Le cosiddette società occasionali
Non rientrano nella nozione legislativa di società le società occasionali, costituite cioè non per lo svolgimento in comune di un attività economica ma per il compimento in comune di un singolo atto. E’ evidente infatti che il compimento di un atto singolo non può equivalere all’esercizio di attività economica e che inoltre il collegamento nel nostro ordinamento della società all’impresa non consente di ricomprendere la società occasionale nell’ambito della nozione legislativa di società.