Non sempre un singolo vettore è in grado di eseguire con la propria organizzazione l’intero trasporto dal luogo di partenza a quello di arrivo.
Per l’esecuzione del trasporto si rende perciò necessaria la cooperazione di altri vettori, che può assumere forme giuridiche diverse: subtrasporto, trasporto con rispedizione e trasporto cumulativo.
- Nel trasporto con subtrasporto, il primo vettore si impegna direttamente verso il mittente ad eseguire l’intero trasporto. Per la parte del percorso cui non può provvedere direttamente si avvale però di altri vettori (subvettori) con i quali stipula altrettanti contratti di trasporto in nome e per conto proprio, assumendo così nei loro confronti la veste giuridica del sub committente.
Obbligato e responsabile verso il mittente per l’intero percorso è e resta solo il vettore
iniziale, salve le azioni di rivalsa dello stesso nei confronti dei subvettori.
- Il trasporto con rispedizione (detto anche ricarteggio) è proprio del trasporto di cose. Esso si ha quando il vettore si obbliga verso il mittente ad eseguire il trasporto per una parte del percorso complessivo e a stipulare per i tratti successivi uno o più contratti di trasporto con altri vettori, in nome proprio ma per conto del mittente.
Il primo vettore si obbliga perciò direttamente solo per la propria parte di percorso, mentre assume gli obblighi dello spedizioniere per la parte residua. Ogni vettore è comunque responsabile del trasporto solo per il proprio percorso.
- Nel trasporto cumulativo, infine, più vettori si obbligano con un unico contratto ad eseguire il trasporto fino al luogo di destinazione, ciascuno per un tratto dell’intero percorso.
Particolare è la responsabilità dei vettori per il trasporto cumulativo.
Nel trasporto cumulativo di persone è agevole accertare in quale percorso si è verificato il sinistro. Perciò ogni vettore è responsabile solo nell’ambito del proprio percorso. Trattandosi però, pur sempre, di prestazione indivisibile, il danno per il ritardo o l’interruzione del viaggio si determina in ragione dell’intero percorso.
Nel trasporto cumulativo di cose, invece, per la difficoltà di provare in quale tratto del percorso si è verificato il sinistro, i vettori sono responsabili in solido per l’intero percorso. Il vettore chiamato a rispondere per un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori. Questi ultimi possono però sottrarsi all’azione di rivalsa provando che il danno non è avvenuto nel loro percorso.