I titoli rappresentativi di merci sono quegli strumenti che, riguardando merci determinate e specificate, producono oltre ai normali effetti obbligatori (che consistono nel diritto di esigere la prestazione alla scadenza) anche effetti reali in quanto secondo la legge attribuiscono il diritto alla consegna, il possesso e il potere di disporre delle merci mediante trasferimento del titolo (non attribuiscono però la proprietà delle merci). Sono titoli rappresentativi i titoli di trasporto e i titoli di deposito quando ad essi sia attribuita la funzione e il carattere di titoli di credito e non quando per volontà delle parti la loro funzione si limita al campo della prova.

I titoli di trasporto 

Nei trasporti terrestri sono titoli rappresentativi di merci il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico.  Il mittente se il vettore lo richiede deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico. Tali documenti se vengono emessi con la clausola all’ordine costituiscono titoli di credito e in questo caso solo chi è legittimato dal titolo può esercitare i diritti nascenti dal contratto di trasporto. Il trasferimento di tali diritti avviene mediante girata.

Nei trasporti marittimi il vettore una volta assunto il trasporto deve rilasciare al caricatore un ordinativo di imbarco delle merci da trasportare o una polizza ricevuto per l’imbarco che fa prova dell’avvenuta consegna della merce al vettore ma non dell’avvenuto imbarco di essa sulla nave. Dopo l’imbarco il comandante è tenuto a rilasciare al caricatore una ricevuta di bordo per le merci imbarcate.  Il vettore inoltre, qualora non vi abbia provveduto il comandante deve rilasciare una polizza di carico che fa prova dell’avvenuta caricazione delle merci sulla nave. Il vettore, prima di emettere la polizza deve assicurarsi che le merci indicate siano conformi a quelle imbarcate.

Sono inoltre titoli rappresentativi gli ordini di consegna propri con cui il vettore ordina al comandante della nave o all’impresa di sbarco di consegnare al possessore del titolo le singole partite o frazioni d i merci in esso specificate e questo rende più facili i commerci facilitando la divisione e la distribuzione del carico. Non sono invece titoli di credito gli ordini di consegna impropri che sono invece semplici titoli di legittimazione perché si limitano ad indicare una persona alla quale il vettore può consegnare la merce. Questa indicazione è però sempre revocabile e il possessore della polizza non perde mai la disponibilità delle merci. Nei trasporti aerei costituiva titolo di credito la lettera di trasporto aereo la cui disciplina però a seguito della accresciuta rapidità con cui i trasporti aerei si attuano è stata abrogata.

I titoli di deposito

Nei contratti di deposito i tioli eventualmente emessi dal depositario hanno di solito funzione probatoria e solo la fede di deposito e la nota di pegno emesse dai magazzini generali hanno efficacia rappresentativa di  e di titolo di credito. La fede di deposito è un titolo all’ordine, emesso dal magazzino generale su richiesta del depositante in cui sono indicate le merci depositate con tutti gli estremi atti ad individuarle, il luogo del deposito, il nome del depositante ed è specificato se per le merci siano stati pagati i diritti doganali e se essa sia stata assicurata. La nota di pegno è un documento allegato alla fede di deposito che consente di costituire pegno sulle merci depositate e serve ad ottenere, per il possessore, eventuali anticipazioni sulle merci. La fede di deposito e la nota di pegno possono circolare sia congiuntamente che separatamente e infatti vengono separate quando sulle merci depositate si costituisce un diritto di pegno.

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