Il diritto cambiario italiano è regolato dalle seguenti leggi fondamentali con le quali si è data attuazione alla convenzione di Ginevra del 1930 per l’unificazione del diritto della cambiale:
a) la cosiddetta legge cambiaria del 1933
b) la cosiddetta legge assegni del 1933.
A questa normativa vanno aggiunte altre leggi relative alle cambiali finanziarie, alla cambiale tratta garantita da cessione di credito e i regolamenti della Banca d’Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia per i titoli speciali emessi da questi istituti. Per quanto riguarda la regolamentazione internazionale occorre dire che essa riguarda unicamente la cambiale e l’assegno bancario e comunque anche per questi istituti essa non costituisce una legge uniforme essendo consentito ai singoli stati di derogare alla legge cambiaria uniforme rispetto ai punti riservati.
La cambiale è un titolo di credito all’ordine contenente una dichiarazione (detta dichiarazione cambiaria) che costituisce un ordine di pagamento (cambiale tratta) o una promessa di pagamento (vaglia cambiario o pagherò cambiario). Il creatore della cambiale assume il nome di emittente. Con la cambiale tratta una persona (traente) ordina ad un’altra persona (trattario) di pagare una somma di denaro ad un’altra persona che è il prenditore, beneficiario dell’ordine di pagamento. Con il vaglia cambiario che è una promessa di pagamento l’emittente promette il pagamento al prenditore che è beneficiario della promessa di pagamento.
La creazione della cambiale è la creazione di un documento che presenta tutti i requisiti formali richiesti dalla legge per essere valida come cambiale mentre l’emissione della cambiale è l’uscita del documento dalla sfera giuridica del creatore. Nella normativa precedente il bollo costituiva requisito di validità della cambiale ma nella normativa attuale la mancanza o l’insufficienza del bollo privano solo la cambiale della sua qualità di titolo esecutivo e pertanto la successiva regolarizzazione fiscale è necessaria affinchè il portatore possa esercitare in giudizio i diritti cambiari, ferma restando la perdita della qualità di titolo esecutivo.
I requisiti richiesti dalla legge che devono risultare dal documento sono inoltre richiesti affinchè il documento valga come cambiale e non per la validità della dichiarazione e pertanto vi può essere una dichiarazione valida e produttiva di effetti giuridici anche quando il documento non è una cambiale ma un semplice chirografo. (e in questo caso non si determineranno gli effetti che per legge derivano dalla cambiale ma quelli che derivano dalla semplice promessa di pagamento).
CapacitĂ cambiaria
Tutte le persone giuridicamente capaci possono assumere obbligazioni cambiarie. La persona limitatamente capace (minore emancipato, inabilitato) e il rappresentante legale dell’incapace possono assumere obbligazione cambiaria solo quando vi sia stata autorizzazione all’esercizio dell’impresa mentre in caso contrario la capacità cambiaria sussiste solo con l’assistenza e con le forme richieste dalla legge per il compimento di atti di straordinaria amministrazione. Occorre ricordare che anche in materia cambiaria l’incapacità non può essere eccepita quando il minore abbia con raggiri occultato la sua minore età .
La capacità deve sussistere ovviamente al momento della emissione e quindi non rileva una incapacità eventualmente presente al momento della creazione ma venuta meno al momento della emissione. Al contrario l’obbligazione cambiaria non sorge validamente se il soggetto, capace al momento della creazione non lo era al momento della emissione. Per quanto riguarda l’incapacità naturale essa può essere causa di annullabilità solo quando con essa concorra anche l’elemento della malafede dell’altro contraente.