I liquidatori devono provvedere all’iscrizione nel registro delle imprese della loro nomina, dei loro poteri, e delle relative modificazioni. A seguito dell’iscrizione gli amministratori cessano dalla carica e devono consegnare ai liquidatori i libri sociali unitamente ad una situazione dei conti alla data in cui lo scioglimento è divenuto efficace e ad un rendiconto della loro gestione nel periodo successivo all’ultimo bilancio approvato. I liquidatori, salva diversa disposizione statutaria o se non si è disposto diversamente all’atto della loro nomina, possono compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società e possono compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa.
Come accade nelle società di persone i liquidatori, qualora i fondi siano insufficienti per il pagamento dei debito sociali, possono chiedere ai soci i versamenti non ancora effettuati ma a differenza dalla società di persone possono distribuire ai soci acconti sulla quota di liquidazione purchè dal bilancio risulti che tale ripartizione non può arrecare pregiudizio alla soddisfazione dei creditori sociali. Tali acconti (a differenza dagli acconti sui dividendi) sono ripetibili e quindi la loro concessione può essere subordinata alla presentazione da parte del socio di idonea garanzia.
I liquidatori devono assolvere al loro compito con professionalità e diligenza e in caso di inosservanza la loro responsabilità è disciplinata dalle stesse regole previste per gli amministratori. La legge dispone inoltre che il bilancio redatto dai liquidatori deve essere approvato dai soci e deve riportare le variazioni dei criteri di valutazione adottati rispetto al bilancio precedente. Il bilancio deve essere inoltre depositato presso il registro delle imprese e se questo non avviene per tre anni consecutivi la società viene cancellata d’ufficio dal registro delle imprese.
Una volta compiuta la liquidazione i liquidatori devono redigere il bilancio finale e indicare la parte dell’attivo residua spettante a ciascun socio o a ciascuna azione. Il bilancio deve essere sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e deve essere depositato presso il registro delle imprese. Ciascun socio può proporre reclamo contro il bilancio entro i 90 giorni dall’iscrizione davanti al tribunale e in contraddittorio con i liquidatori.
Tutti i reclami vengono decisi dal tribunale con unica sentenza che fa stato anche nei confronti dei non intervenuti. Decorsi i novanta giorni senza reclami o se ogni socio riscuote senza riserve la somma a lui attribuita il bilancio si intende approvato e i liquidatori sono liberati salvo (nella prima ipotesi) l’obbligo della distribuzione ai soci dell’attivo.
Approvato il bilancio di liquidazione la società deve, su richiesta dei liquidatori, essere cancellata dal registro delle imprese e con tale atto la società cessa definitivamente e la persona giuridica è estinta. I creditori che eventualmente siano rimasti insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei liquidatori (se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa) e in ogni caso verso i soci fino alla concorrenza delle somme da loro riscosse sulla base del bilancio di liquidazione. Dopo la cancellazione pertanto non è possibile una reviviscenza della società e una riapertura del processo di liquidazione.