Il contratto di società nella disciplina del codice

Le società regolate dal codice sono: la società semplice, la società in nome collettivo, la sas, la spa, la società a responsabilità limitata, la sapa. La spa e la sapa possono poi essere emittenti di strumenti finanziari quotati in borsa o meno, le due figure, società con titoli quotati e non, essendo soggette a normative assai diverse, delle società con azioni e obbligazioni occupandosi poi massimamente il testo unico dell’ intermediazione finanziaria, cosiddetto TUF (d.lgs. 58/1998).

Tradizionalmente le prime 3 società regolate dal codice vengono chiamate società di persone, le seconde 3 società di capitali. Si usa distinguerle per il fatto che nelle prime prevale l’ elemento personale e i soci partecipano direttamente alla gestione dell’ impresa, rispondendo illimitatamente e solidamente delle obbligazioni sociali; mentre nelle seconde vi è separazione fra l’ intervento del socio, che si ferma alle vicende organizzative di vertice, e la gestione della società, rigorosamente affidata invece ad organi sociali, sicché i soci, che assumono il ruolo di investitori, rispondono semplicemente nei limiti dell’ investimento compiuto.

La distinzione trova conferma nelle differenti discipline previste dalla legge per lo stesso momento genetico del fenomeno societario: il contratto di società di persone trova infatti disciplina profondamente dissimile da quella dell’ atto costitutivo (contratto o atto unilaterale) di società di capitali. La distinzione poc’ anzi illustrata si dilata se viene considerata alla luce di quello che è stato chiamato l’ effetto reale (la rilevanza diretta nei confronti dei terzi) riconducibile all’ atto costitutivo di società.

 

Il contratto di società come contratto plurilaterale

Il contratto di società si ascrive alla categoria dei contratti plurilaterali e ne apprende la disciplina. In questi contratti l’ affare non è fra due parti, ma fra parti in numero superiore a uno e tendenzialmente in numero indeterminato, dove si ravvisa uno scopo comune che attiva l’ operazione e si conserva nell’ esecuzione del contratto.

La legge parla per vero di “contratti con più di due parti”, ma è convinzione corrente che se il modello negoziale è caratterizzato dallo scopo comune di entrambe le parti, anche se stipulato sa due parti il contratto de quo è regolato dalla disciplina di cui alle norme citate.

Così ancora non deve sorprendere che si parli di conflitto di interessi, anche quando si ravvisi uno scopo comune. La disciplina del contratto plurilaterale si traduce nell’ indifferenza del rapporto al venir meno della partecipazione di una parte, salvo che la partecipazione che viene meno non debba, secondo le circostanze, essere considerata essenziale, laddove in un contratto bilaterale la nullità che colpisca il vincolo di una delle due parti fa cadere sempre l’ intero rapporto.

Inoltre, il carattere aperto che è proprio del contratto plurilaterale si conserva in una certa misura, allorchè si trattasi di società, anche quando il numero delle parti si traduce a uno: se infatti nella società semplice o in nome collettivo viene a mancare la pluralità delle parti, la società si scioglie solo se nel termine di 6 mesi quella pluralità non sia ricostruita (art. 2272.4) ; mentre nella società di capitali la riduzione del socio a uno o comporta semplici incombenze organizzative (art. 2362) o modifica al più il regime di responsabilità del socio restante (art. 2325.2).

Mostrandosi così una capacità di permanenza e di potenziale validità del rapporto certamente immaginabile nel contratto bilaterale, e, sotto un profilo economico, trovando tutela l’ esercizio collettivo dell’ impresa.

 

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