Gli artt. 2362 e 2497 del codice del 1942 miravano a neutralizzare il fenomeno dell’adozione del tipo della società per azioni o a responsabilità limitata da parte di una sola persona per conseguire il beneficio della responsabilità limitata. Si prevedeva quindi che, qualora la pluralità venisse meno perché tutte le azioni o tutte le quote fossero concentrate nella stessa persona, questa dovesse rispondere illimitatamente e solidalmente con la società per le obbligazioni sociali.
Questa sistemazione ha subito due modifiche:
- il d.lgs. n. 88 del 1993 ha consentito il mantenimento della limitazione di responsabilità per l’unico quotista, ma soltanto per la società a responsabilità limitata (incoerenza). Ha inoltre previsto la possibilità che la società fosse costituita da un unico soggetto, con atto unilaterale.
- la recente riforma ha risolto l’incoerenza prevedendo che, sia nella società a responsabilità limitata, sia nella società per azioni, l’unico socio possa comunque fruire della limitazione della limitazione di responsabilità purché osservi determinati obblighi pubblicitari e provveda al versamento del capitale sottoscritto.