La riforma ha introdotto nel codice la disciplina di ben due sistemi alternativi di amministrazione e di controllo, denominati sistema dualistico e sistema monistico. Caratteristica comune ad entrambi, come detto, è la scomparsa del collegio sindacale, sostituito nelle sue funzioni di controllo:

  • nel primo caso da un consiglio di sorveglianza che si appropria anche di alcune competenze dell’assemblea.
  • nel secondo da un comitato costituito all’interno dello stesso consiglio di amministrazione.

In entrambi questi sistemi il controllo contabile viene attribuito, senza possibili eccezioni, ai revisori.

La commistione fra funzione di amministrazione e funzione di controllo raddoppia nel cosiddetto sistema monistico, dove gli amministratori e i controllori sono tutti membri del consiglio di amministrazione ed il controllo è esercitato da un comitato costituito al suo interno (art. 2409 sexiesdecies). Per quanto riguarda il controllo contabile l’art. 2409 noviesdecies co. 2 richiama l’intera disciplina dettata per il controllo contabile dagli artt. 2409 bis ss.

La gestione dell’impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione, i cui componenti devono, per almeno 1/3, essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 2399 co. 1 e, se lo statuto lo prevede, dei requisiti previsti da codici di comportamento: l’art. 2409 septiesdecies, infatti, dispone che al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

 Il controllo sulla gestione spetta ad un comitato per il controllo sulla gestione, i cui membri (nelle società aperte) non possono essere meno di tre (art. 2409 octiesdecies co. 1). Essi sono nominati, previa fissazione del numero, dallo stesso consiglio di amministrazione, scegliendone i componenti tra i propri membri muniti dei requisiti di indipendenza di cui sopra (controllati nominano controllori). Uno dei membri deve anche essere iscritto nel registro dei revisori contabili (co. 3). I membri del comitato non possono, nel contempo, far parte del comitato esecutivo, avere deleghe o cariche particolari oppure svolgere funzioni attinenti alla gestione dell’impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate (co. 2).

In caso di morte, rinunzia, revoca o decadenza di un componente del comitato, il consiglio provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli amministratori in possesso dei requisiti predetti. Qualora questo non sia possibile si applica l’art. 2386 che prevede la cooptazione (co. 4).

Sempre ai sensi dell’art. 2409 octiesdecies co. 5, il comitato per il controllo sulla gestione:

  • elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente.
  • vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione (si fa riferimento al cosiddetto controllo interno ).
  • svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.

 In via di principio siamo in presenza di un piccolo campionario di ciò che tradizionalmente si ritiene negativo nella disciplina di un organo di controllo. Tale sistema, tuttavia, dovrebbe rendere più piena e pronta la circolazione delle informazioni tra organo amministrativo e organo di controllo, rendendo più efficace l’opera di vigilanza di quest’ultimo.

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