La riforma ha introdotto nel codice la disciplina di ben due sistemi alternativi di amministrazione e di controllo, denominati sistema dualistico e sistema monistico. Caratteristica comune ad entrambi, come detto, è la scomparsa del collegio sindacale, sostituito nelle sue funzioni di controllo:
- nel primo caso da un consiglio di sorveglianza che si appropria anche di alcune competenze dell’assemblea.
- nel secondo da un comitato costituito all’interno dello stesso consiglio di amministrazione.
In entrambi questi sistemi il controllo contabile viene attribuito, senza possibili eccezioni, ai revisori.
Consiglio di gestione
Nel sistema dualistico, l’assemblea nomina il consiglio di sorveglianza, il quale a sua volta nomina il consiglio di gestione, può revocarne i componenti, fissa il loro compenso, può promuovere nei loro confronti l’azione di responsabilità e approva il bilancio, dando così luogo, con la propria interposizione, ad una situazione di marcato distacco tra l’assemblea (quindi i soci) e l’organo di gestione. Per quanto riguarda il controllo contabile, l’art. 2409 quinquiesdecies richiama l’intera disciplina dettata per il controllo contabile dagli artt. 2409 bis e seguenti.
In questo sistema la funzione del consiglio di gestione non si differenzia sostanzialmente da quella del consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale: l’art. 2409 novies co. 1, infatti, riprendendo un’espressione usata nei riguardi degli amministratori stabilisce che la gestione dell’impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione. Le caratteristiche principali del consiglio di gestione, comunque, sono le seguenti:
- viene esclusa la possibilità di un amministratore unico: i membri del consiglio di gestione, infatti, devono essere non meno di due (co. 2).
- la nomina del consiglio di gestione viene sottratta all’assemblea e attribuita al consiglio di sorveglianza, il quale ne fissa anche il compenso (co. 3). Il fatto che i membri del consiglio siano nominati dal consiglio di sorveglianza semplifica le cose nel caso che qualcuno dei membri venga meno nel corso dell’esercizio. In questo caso, infatti, vi provvede senza indugio il consiglio di sorveglianza medesimo (co 6).
- viene esclusa la possibilità che il consiglio di gestione nomini un comitato esecutivo: l’art. 2409 novies co. 1, infatti richiama l’art. 2381 co. 3, 4 e 5, ma non il co. 2.
- la revoca dei membri del consiglio spetta anch’essa al consiglio di sorveglianza, salvo sempre il diritto al risarcimento dei danni se avviene senza giusta causa (co. 5). I membri del consiglio di gestione sono rinnovabili, salva diversa disposizione statutaria.
- la durata della carica è per un periodo non superiore a tre esercizi , con scadenza alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio (co. 4).
L’azione sociale di responsabilità viene espressamente disciplinata dall’art. 2409 decies, il quale dispone che essa può essere promossa, oltre che dalla società e dai soci, anche dal consiglio di sorveglianza, il quale delibera a maggioranza dei suoi componenti. Se poi è presa con il voto favorevole dei 2/3, la relativa deliberazione comporta la revoca dei consiglieri di gestione contro cui è proposta (co. 2).
Il consiglio di sorveglianza può rinunciare all’esercizio dell’azione e può transigerla, purché vi sia l’approvazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti e purché non si opponga la percentuale di soci indicata dall’art. 2393 ult. co. (co. 4).
Consiglio di sorveglianza
Il consiglio di sorveglianza, oltre a nominare i membri del consiglio di gestione ed eventualmente revocarli, fissare il loro compenso, promuovere nei loro confronti l’azione di responsabilità e approvare il bilancio, svolge la funzione di organo di controllo e di alta amministrazione. Si tratta, quindi, di un organo poliedrico che si pone al centro della dialettica interna alla società.
Le sue caratteristiche principali sono le seguenti (art. 2409 duodecies):
- il consiglio di sorveglianza deve essere composto da non meno di tre membri, anche non soci (co. 1), uno dei quali deve rivestire la qualifica di revisore contabile (co. 4).
- i componenti del consiglio sono nominati dall’assemblea, ma si prevede anche una designazione da parte dei possessori di strumenti finanziari e da parte dello Stato o di enti pubblici (co. 2).
- i componenti del consiglio restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della prima assemblea successiva alla scadenza del terzo esercizio: l’assemblea, infatti, non avendo tra i suoi compiti l’approvazione del bilancio, deve essere pur sempre annualmente convocata entro un termine che lo statuto deve fissare, non superiore ai centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (co. 3). La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostruito.
- i componenti del consiglio, oltre ad essere rieleggibili, sono revocabili in qualunque tempo, sia pure con il voto di almeno 1/5 del capitale sociale (co. 5).
- qualora nel corso dell’esercizio venga a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, non si applica il meccanismo della cooptazione, ma l’assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione (co. 7).
- tra le cause di ineleggibilità e di decadenza, mancano quelle relativa ai legami di carattere familiare e ai rapporti di natura lavorativa ed economica che possano incidere sull’indipendenza. Al contrario, viene vietata l’attribuzione della carica di consigliere di sorveglianza all’interdetto, all’inabilitato, al fallito ed al condannato ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi ed è inibita l’assunzione della carica a coloro che già facciano parte del consiglio di gestione (co. 10).
- lo statuto può aggiungere, oltre a particolari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza (co. 6), anche altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché criteri per il cumulo di incarichi (co. 11).
- il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall’assemblea (co. 8) e lo statuto ne determina i poteri (co. 9).
L’art. 2409 terdecies co. 3 richiede ai componenti del consiglio di sorveglianza di usare diligenza (non la professionalità) richiesta dalla natura dell’incarico e li rende solidalmente responsabili con i componenti del consiglio di gestione.
Il successivo co. 4 pone come una facoltà (non un obbligo) l’assistenza alle adunanze del consiglio di gestione. Appare invece obbligatoria la partecipazione alle assemblee.
Competenza del consiglio di sorveglianza
Ai sensi dell’art. 2409 terdecies co. 1, il consiglio di sorveglianza:
- nomina/ revoca i componenti del consiglio di gestione, determinando anche il compenso, a meno che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all’assemblea.
- approva il bilancio di esercizio e, qualora redatto, il bilancio consolidato.
Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno 1/3 dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l’approvazione del bilancio di esercizio si attribuita all’assemblea (co. 2).
- esercita le funzioni che l’art. 2403 co. 1 attribuisce al collegio sindacale (es. vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto).
- promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione.
- presenta la denunzia al tribunale ex art. 2409.
- riferisce per iscritto almeno una volta all’anno all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.
- (se previsto dallo statuto) delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione (alta amministrazione).
Con questo inserimento (d.lgs. n. 37 del 2004) si sono attribuiti al consiglio di sorveglianza anche compiti attinenti alla gestione.