Per la nozione di strumenti finanziari è fondamentale la disciplina dei servizi di investimento. Il legislatore distingue a tale proposito :
a) i servizi di investimento che hanno per oggetto la negoziazione,, il collocamento o sottoscrizione di strumenti finanziari
b) i servizi accessori che comprendono la custodia e amministrazione degli strumenti finanziari, la locazione di cassette di sicurezza, la concessione agli investitori di finanziamenti per effettuare operazioni che hanno per oggetto strumenti finanziari.
Il testo unico finanziario pone a proposito dei servizi di investimento regole volte da un lato ad individuare i soggetti abilitati a svolgere tali attività e dall’altro ad individuare i criteri che devono presiedere all’esercizio degli stessi e al loro svolgimento. Per quanto riguarda il primo punto il testo unico finanziario riserva l’esercizio dei servizi di investimento alle Sim (società di intermediazione mobiliare) oltre che naturalmente alle banche. Le sim sono appunto società autorizzate dalla Consob a svolgere servizi di investimento che possono prestare anche i servizi accessori.
L’autorizzazione è subordinata ad una serie di condizioni quali l’adozione della forma di societĂ per azioni, il possesso da parte dei dirigenti e dei titolari delle partecipazioni dei requisiti richiesti per gli intermediari, l’iscrizione in un apposito albo tenuto dalla Consob e l’adesione ad un sistema di indennizzi a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministero dell’economia.
 Dal secondo punto di vista il testo unico finanziario pone criteri generali cui devono uniformare il loro comportamento i soggetti che prestano servizi di investimento. In particolare il testo unico finanziario impone il rispetto dei canoni di diligenza, correttezza e trasparenza non solo nell’interesse dei clienti ma anche per l’integrità dei mercati. Citiamo a tale proposito l’obbligo di dotarsi di una organizzazione idonea ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi, l’obbligo di adottare misure idonee ad evitare conflitti di interesse. Inoltre nei giudizi di risarcimento danni causati al cliente nello svolgimento dei sevizi spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la diligenza richiesta.
Il testo unico finanziario detta inoltre regole precise circa il regime della separazione patrimoniale e dei contratti relativi ai servizi di investimento e ai servizi accessori. Per quanto riguarda il primo punto il testo unico finanziario stabilisce che gli strumenti finanziari e le somme pertinenti al singolo cliente debbono costituire un patrimonio distinto a tutti gli effetti sia da quello dell’intermediario che da quello degli altri clienti e non possono essere utilizzati dall’intermediario se non nell’interesse del cliente di cui sono di pertinenza.
Per quanto riguarda i contratti invece è richiesta a pena di nullità la forma scritta (la nullità può comunque essere fatta valere dal solo cliente). Inoltre la legge disciplina in modo particolare l’ipotesi in cui l’attività di prestazione di servizi di investimento sia eseguita direttamente nel domicilio degli investitori e comunque in luogo diverso dalla sede dell’emittente.
A tale proposito in primo luogo la legge richiede che per tale attività l’emittente debba avvalersi esclusivamente di promotori di servizi finanziari iscritti in apposito albo nazionale tenuto dalla Consob. Inoltre l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari è in tal caso sospesa per 7 giorni. Entro tale termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivi da versare al promotore finanziario. Analoga disciplina è posta dal codice delle assicurazioni private per l’attività di intermediazione assicurativa.