Sequestro di azioni
Le azioni sono suscettibili anche di sequestro, il quale, come il pignoramento, deve essere eseguito sul titolo, nella sua materialità. Quando però il titolo non sia stato emesso o si sia in presenza di azioni immesse in un sistema di gestione centralizzata, si dovrà procedere all’iscrizione del provvedimento negli appositi registri dei conti.
L’art. 2352 affronta anche il tema del sequestro e quindi quanto indicato precedentemente si applica anche ad esso, riferendosi al custode a tal fine nominato. Sebbene non venga detto niente con riferimento alle azioni non interamente liberate di fronte alla richiesta di ulteriori versamenti (co. 4), sembra evidente che in caso di sequestro di tali azioni si debba applicare la disciplina dettata con riferimento all’ipotesi del pegno.
Possesso azionario e comunione legale
Vari interrogativi si pongono rispetto alla comunione legale. Posto che le azioni sono in via di principio suscettibili di cadere in comunione legale, esse possono, a seconda dei casi, essere considerate anche beni soggetti a comunione de residuo (art. 148), caso che accade quando esse, invece di costituire un semplice investimento, appaiono strumentali all’esercizio dell’impresa del coniuge.
Tra le tante questioni, assai delicata appare quella relativa alla sorte delle azioni sottoscritte da un coniuge in sede di aumento di capitale, esercitando il diritto di opzione derivante da azioni da lui già possedute come bene personali. Se per la sottoscrizione delle nuove azioni egli utilizzi danaro personale, anche le nuove azioni saranno da considerare beni personali. In caso contrario, invece, sembra da ritenersi che cadano in comunione. In questo caso ci si chiede se il coniuge acquirente possa vantare, in sede di scioglimento di comunione, un diritto alla restituzione del valore venale del diritto di opzione da lui esercitato (art. 192 co. 3).
Nel caso in cui l’acquisto o la sottoscrizione risultino esplicitamente eseguiti in regime di comunione, comunque, l’intestazione sarà ovviamente fatta ad entrambi i coniugi.