In precedenza si è sempre dibattuto della possibilità di revocare lo stato di liquidazione e, in particolare, se ciò potesse avvenire senza il consenso di tutti i soci. Il nuovo art. 2487 ter offre risposta affermativa disponendo che la società può in ogni momento (anche qualora la liquidazione sia in una fase avanzata) revocare lo stato di liquidazione, se necessario previa eliminazione della causa di scioglimento, con una deliberazione dell’assemblea presa con la maggioranza richiesta per le modificazioni statutarie (co. 1).
La deliberazione deve essere depositata e iscritta nel registro delle imprese, al pari di ogni altra deliberazione di modificazione statutaria. La revoca ha effetto dopo sessanta giorni dall’iscrizione della deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori sociali o il pagamento di quelli che non abbiano dato il consenso (co. 2). Se poi, entro detto termine, i creditori anteriori all’iscrizione abbiano fatto opposizione, la norma fa rinvio a quanto l’art. 2445 dispone in ordine alla riduzione effettiva del capitale (il tribunale può consentirne l’esecuzione in pendenza di opposizione se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure se la società ha prestato idonea garanzia).
Si ricordi che, ai sensi degli artt. 2437 co. 1 lett. d e 2473 co. 1, la revoca dello stato di liquidazione costituisce una delle cause che danno diritto al recesso per i soci che non abbiano concorso alla deliberazione.