L’art. 2476 non solo non esenta da responsabilità gli amministratori autorizzati (v. art. 2364 co. 1), ma coinvolge in questa anche i soci che abbiano deciso o autorizzato l’atto dannoso: il co. 7, infatti, prevede che sono solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
Tale precetto, sebbene sia ampiamente giustificato dalla particolare ottica legislativa più volte ricordata, risulta essere estremamente delicato: i soci che si ingeriscono nella gestione, infatti, si espongono ad una valutazione del loro operato negli stesso termini degli amministratori, e dato che la responsabilità di questi ultimi verso la società è una responsabilità contrattuale, si dovrà applicare anche al socio la regola secondo cui spetta a lui dimostrare di essere esente da colpa.