Con riferimento alle operazioni relative allo specifico affare deve esser tenuta una contabilità separata, con libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 2214 e ss. Qualora poi siano emessi strumenti finanziari, deve essere tenuto un libro indicante le loro caratteristiche, l’ ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari degli strumenti normativi e gli strumenti e i vincoli ad essi relativi (art. 2447 sexies).
Tale separazione si riflette sul bilancio della società, nel quale i beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati debbono figurare, dovendo però essere distintamente indicati nello stato patrimoniale (art. 2447 septies co. 1). Per ciascun patrimonio destinato, inoltre, gli amministratori redigono un rendiconto separato, da allegare al bilancio della società (co. 2), e nella nota integrativa di quest’ultimo devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, i criteri adottati per l’imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo e il corrispondente regime della responsabilità (co. 3).
Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l’impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa (co. 4).