Oltre all’azione di risarcimento dei danni, l’art. 2497 quater pone a disposizione del socio della società soggetta a direzione e coordinamento il diritto di recesso, il quale si configura in tre ipotesi:

  • quando la società (o ente) che esercita tale attività ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, oppure ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l’esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta a direzione e coordinamento.
  • quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione o coordinamento al risarcimento dei danni con tale attività arrecati (recesso per giusta causa).
  • all’inizio ed alla cessazione dell’attività di direzione e coordinamento, quando:
    • ne derivi un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento.
    • non venga promossa un’offerta al pubblico di acquisto.
    • sempre che non si tratti di una società con azioni quotate in mercati regolamentati.

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