Le procedure concorsuali originariamente previste erano il fallimento, il concordato preventivo, l’amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa. Successivamente è stata abrogata l’amministrazione controllata ed è stata introdotta, come abbiamo detto, l’amministrazione straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza. Le cause della abrogazione della amministrazione controllata stanno nel fatto che la sua finalità di risanamento dell’impresa è ora comune all’intero sistema delle procedure concorsuali e nel fatto che essa ha rivelato nel corso del tempo una certa inefficienza.
L’amministrazione controllata era un mezzo per dare all’impresa il tempo di recuperare il suo equilibrio e veniva concessa quando l’imprenditore era in uno stato di insolvenza reversibile purché potesse dimostrare che nell’arco di un biennio potesse riequilibrare l’impresa. Essa si caratterizzava per l’imposizione di un controllo nella gestione della impresa e nell’amministrazione dei beni consentendo al debitore una dilazione nei pagamenti per un periodo non superiore a due anni. Presupposti dell’applicazione di tale procedura erano che l’imprenditore si trovasse in uno stato di temporanea difficoltà e che vi fossero concrete possibilità di risanare l’impresa.
Si spiega quindi come essendo oggi comune anche alle altre procedure l’obiettivo del risanamento non era necessario conservare tale procedura che comunque non aveva avuto successo nel tempo in quanto nella maggior parte dei casi sfociava nella dichiarazione di fallimento mentre negli altri casi, quando si trattava effettivamente di difficoltà temporanee, l’imprenditore poteva risolvere la crisi al di fuori di tale procedura attraverso accordi con i creditori. Con l’abolizione dell’amministrazione controllata sono quindi venuti meno i problemi relativi ai suoi rapporti con le altre procedure concorsuali e in particolare il problema se la nozione di temporanea difficoltà dovesse ritenersi distinta rispetto alla nozione di insolvenza.
Rimangono invece i problemi relativi al rapporto del fallimento e del concordato preventivo con la liquidazione coatta amministrativa da un lato e con l’amministrazione straordinaria dall’altro. Per quanto riguarda il primo aspetto la legge esclude espressamente la possibilità di far ricorso al fallimento quando l’impresa è soggetta alla liquidazione coatta amministrativa. Nel caso in cui siano ammessi sia il fallimento che la liquidazione coatta amministrativa si applica il criterio della prevenzione e cioè viene applicata la procedura che per prima viene disposta. Per quanto riguarda i rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa non vi è dubbio che la liquidazione coatta preclude le altre procedure ma vi è il dubbio se l’ammissione alla procedura di concordato preventivo precluda la liquidazione coatta.
Nel silenzio della legge si deve concludere negativamente, Per quanto riguarda i rapporti tra fallimento e amministrazione straordinaria la questione dipende dalla verifica della sussistenza o meno dei requisiti dimensionali e delle prospettive di risanamento che giustificano l’amministrazione straordinaria, Pertanto nel caso che a seguito di reclamo tale verifica si dimostri infondata il problema può risolversi nella conversione di una procedura nell’altra rimanendo salvi gli atti nel frattempo compiuti.