L’abuso di dipendenza economica 

Una disparità di posizione economica tra le parti di un contratto può verificarsi non solo qualora un parte del contratto sia un consumatore ma anche nei contratti conclusi tra imprenditori qualora la posizione di una impresa risulti subordinata rispetto a quella di altre. Tale fenomeno si presenta soprattutto nei rapporti tra imprese che non sono in rapporti di concorrenza tra di loro in quanto in tal caso è escluso il ricorso alle regole della correttezza professionale alla quale devono essere improntati i rapporti tra imprenditori concorrenti.

La legge fissa pertanto la disciplina dell’abuso di dipendenza economica che si riferisce alla situazione in cui una impresa sia in grado di determinare nei rapporti contrattuali con un’altra impresa un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi. Tale disciplina è posta dalla legge nell’ambito dei singoli rapporti contrattuali tra imprenditori e quindi va distinta dalla disciplina relativa all’abuso di posizione dominante che invece riguarda l’intero assetto del mercato e per la quale è rilevante solo l’abuso che sia in grado di incidere sulla concorrenzialità del mercato tesso. La disciplina del divieto di abuso di dipendenza economica comporta la nullità di patti ritenuti abusivi quali l’imposizione di condizioni contrattuali ingiustamente gravose o discriminatorie.

I rapporti con i subfornitori

La legge disciplina poi i cosiddetti contratti di subfornitura al fine di tutelare le imprese di minori dimensioni che in questo tipo di contratti spesso trovano la ragione della propria sopravvivenza.  Nei contratti di subfornitura la legge include sia i contratti con cui un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di un’altra impresa lavorazioni su materie prime da quest’ultima fornita, sia i contratti con cui un imprenditore si impegna a fornire prodotti destinati ad essere utilizzati o incorporati nell’attività di un’altra impresa.

‘E’ chiaro quindi che nella nozione di contratto di subfornitura possono rientrare contratti diversi che vanno dall’appalto di opera o servizi, alla somministrazione alla vendita di cose future e la legge prevede che accanto alle regole dettate per tali tipi di contratto si applichino le regole previste per la subfornitura al fine sempre di tutelare il subfornitore.  Quest’ultima disciplina prevede che i contratti di subfornitura debbano essere conclusi per iscritto e devono indicare espressamente alcuni elementi quali i requisiti del bene o servizio richiesto, i termini e le modalità di consegna e pagamento.

La legge inoltre esclude la responsabilità del subfornitore per materiali fornitigli dal committente e detta una particolare disciplina relativamente ai termini di pagamento prevedendo che il pagamento al subfornitore debba avvenire entro sessanta giorni dalla consegna del bene e prevedendo in caso di ritardo un regime moratorio più gravoso per il committente rispetto a quello previsto dalla disciplina generale. E’evidente quindi come in questo modo si finisca con l’incidere sul contenuto del contratto e si limiti l’autonomia delle parti.

I termini di pagamento nelle transazioni commerciali

  Altre limitazioni della autonomia privata sono poste in relazione ai termini di pagamento per tutti i rapporti contrattuali di scambio intercorrenti da imprenditori da una recente disciplina del 2002 fissata in attuazione di una direttiva comunitaria.  Tale disciplina regola la mora del debitore prevedendo che gli interessi moratori decorrano automaticamente (senza necessità di messa in mora) dal giorno successivo al termine convenzionale di pagamento e che ad essi (in mancanza di diverso accordo tra le parti) si applichi un tasso più elevato di quello legale.

Tale disciplina inoltre dispone la nullità di ogni accordo sulla data di pagamento che risulti iniquo per il creditore e ciò a prescindere dal fatto che costui si trovi o meno in una situazione di dipendenza economica. In tali casi la legge riconosce al giudice il potere di dichiarare anche d’ufficio la nullità dell’accordo e di applicare i termini legali ma anche di ricondurre ad equità il contratto stesso.

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