È vietato di far figurare il nome degli accomandanti nella ragione sociale, la quale, quindi, può contenere solo il nome o i nomi degli accomandatari, con l’espressa indicazione di società in accomandita (art. 2314 co. 1). Anche qui è ammesso che si possa conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto con le stesse regole che valgono per la società in nome collettivo.
La violazione del divieto, tuttavia, non comporta l’irregolarità, quanto piuttosto la perdita per l’accomandante del beneficio della responsabilità limitata, per cui egli risponde di fronte ai terzi per le obbligazioni sociali illimitatamente e solidalmente come un socio accomandatario (art. 2314 co. 2). Occorre però che l’inclusione sia avvenuta col suo consenso. Se, al contrario, fosse avvenuta senza la sua autorizzazione ed a sua insaputa, la responsabilità a suo carico non avrebbe fondamento. L’accomandante, tuttavia, non si tramuta in accomandatario: la sanzione, infatti, è posta a tutela dei terzi, quindi nei rapporti interni il socio resta accomandante.