Perché il contratto sociale sia pubblicato, l’atto costitutivo della società deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della società (art. 2296 co. 1). L’obbligo di richiedere tale deposito incombe sugli amministratori e, se il contratto è stato stipulato per atto pubblico, anche sul notaio (art. 2296 co. 3). Il termine entro cui la richiesta del deposito deve essere fatta è di trenta giorni dalla stipulazione. Se in tale termine gli amministratori non provvedono al deposito, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo (art. 2296 co. 2).

L’art. 2299 dispone che deve essere data pubblicità dell’istituzione di sedi secondarie sia nelle località dove le medesime sono istituite sia presso la cancelleria dove la società è iscritta.

Devono inoltre rendersi pubblici tutti i cambiamenti avvenuti negli elementi già pubblicati, ovvero le modificazioni del contratto (art. 2300), sia quelle risultanti da deliberazioni dei soci, sia quelle derivanti da altre cause

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