Fintanto che dura la società, i creditori particolari del socio non possono chiedere la liquidazione della quota del loro debitore (art. 2305), neppure se egli sia insolvente. Questo, tuttavia, vale fino alla scadenza della società: se questa potesse prorogarsi liberamente, infatti, il creditore particolare non arriverebbe mai a soddisfarsi sulla quota del debitore, di conseguenza è stato fissato il principio secondo il quale la proroga della società non deve danneggiare il creditore particolare del socio.

L’art. 2307 distingue due ipotesi:

  • se la società è stata prorogata a tempo indeterminato (tacitamente), il creditore particolare del socio può chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del debitore, provando che gli altri beni del socio sono insufficienti a soddisfarlo (art. 2307 co. 3).
  • se la società è stata prorogata a tempo determinato e tale proroga è stata iscritta nel registro delle imprese, il creditore particolare ha un breve termine a disposizione per fare opposizione, e cioè tre mesi dall’iscrizione della deliberazione (art. 2307 co. 1):
    • se questo termine decorre inutilmente, la proroga è operativa nei suoi confronti ed egli dovrà attendere la nuova scadenza.
    • se il creditore particolare fa opposizione in questo termine e tale opposizione viene accolta, la società deve entro tre mesi dalla notificazione della sentenza liquidare la quota del socio debitore dell’opponente (art. 2307 co. 2).

L’opposizione si fa citando la società ed il socio debitore dinanzi all’autorità giudiziaria e, per il suo accoglimento, sembra esigere la prova dell’insufficienza dei beni del debitore a soddisfare il creditore opponente.

Se la proroga a tempo determinato non è stata iscritta nel registro delle imprese non solo non si ha decorso del termine, restando sempre aperta la possibilità all’opposizione, quanto piuttosto si applica la regola disposta per la proroga a tempo indeterminato (tacita). L’iscrizione della proroga, quindi, costituisce una condizione necessaria per la sua opposizione ai terzi, in mancanza della quale i creditori possono chiedere senz’altro la liquidazione della quota del loro debitore.

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