La creazione di società unipersonali consente di limitare il rischio di impresa attraverso la moltiplicazione formale dei soggetti cui i relativi diritti e le relative obbligazioni sono imputabili. La riforma del 2003 offre alle società per azioni una nuova tecnica per limitare il rischio di impresa: quella dei patrimoni destinati ad uno specifico affare ( art. 2447 -bis-2447-decies).
Una tecnica che consente di evitare la moltiplicazione formale delle società e relativi costi; e permette di raggiungere risultati sostanzialmente identici operando direttamente sul patrimonio dell’impresa societaria.
L’attuale disciplina offre due modelli di patrimoni destinati:
- a) la società per azioni può costituire uno più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, sia pure entro i limiti del 10% del proprio patrimonio netto e purché non si tratti di affari attinenti ad attività riservate in base leggi speciali, detti patrimoni destinati operativi;
- b) la società può inoltre stipulare con terzi un contratto di finanziamento di uno specifico affare, pattuendo che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati i provenienti dell’affare stesso o parte di essi, finanziamento destinato.
Patrimoni destinati operativi
La costituzione di un patrimonio destinato avviene con apposita deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione della società maggioranza assoluta dei componenti.
La delibera costitutiva deve contenere una serie di dati volti a consentire l’identificazione dell’affare, dei beni ed i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato.
La deliberazione deve essere verbalizzata da un notaio ed è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese ( art. 2447 -quater). Diventa però produttiva di effetti solo dopo che siano decorsi due mesi dall’iscrizione. Decorso tale termine si producono gli effetti della separazione patrimoniale ( art. 2447-quinquies).
Perché la separazione patrimoniale operi è necessario che gli atti compiuti in relazione allo specifico affare rechino espressa menzione del vincolo di destinazione. In mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio generale.
Il vincolo di destinazione riguardante beni immobili o mobili registrati deve essere trascritto nei rispettivi registri.
Per i patrimoni destinati devono essere tenuti libri e scritture contabili separati e, nel bilancio della società dovranno essere distintamente indicati beni e rapporti di ciascun patrimonio.
Realizzato l’affare gli amministratori redigono un rendiconto finale che deve essere depositato presso ufficio del registro delle imprese. Se permangono creditori insoddisfatti questi possono chiedere la liquidazione del patrimonio destinato. Se, invece, non vi sono creditori che chiedono la liquidazione, cessa il vincolo di destinazione e i beni e i rapporti del patrimonio destinato confluiscono in quello generale.
I finanziamenti destinati
Il contratto di finanziamento di uno specifico affare deve indicare gli elementi essenziali dell’operazione, che consentono di individuarne lo specifico oggetto, le modalità ed i tempi di realizzazione, nonché i costi e i ricavi previsti. Inoltre, deve specificare i beni strumentali necessari per la realizzazione e il relativo piano finanziario indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società. Dovrà indicare anche le eventuali garanzie che quest’ultima offre per il rimborso, però solo di una parte, del finanziamento. È necessario tuttavia che copia del contratto sia stata iscritta nel registro delle imprese.
Il finanziamento viene rimborsato dai proventi generati dall’affare nel tempo massimo indicato dal contratto. Decorso tale periodo, nulla più è dovuto al finanziatore.
Il patrimonio separato è formato dai proventi dell’affare, dai relativi frutti e dagli investimenti.
Adempiuti i requisiti pubblicitari e contabili, i creditori della società non possono più esercitare azioni sui beni oggetto di separazione patrimoniale. Quindi, possono solo esercitare sugli stessi azioni conservative sino al rimborso del finanziamento o alla scadenza del termine massimo fissato in contratto.