Passaggio dal concordato preventivo al fallimento

Per il passaggio dal concordato preventivo al fallimento, a seguito della riforma è richiesta una iniziativa di parte (e quindi l’istanza del creditore o il ricorso del pubblico ministero) in quanto il tribunale non può più dichiarare il fallimento d’ufficio, e l’accertamento dei presupposti del fallimento. Si pone quindi il problema dei crediti sorti durante la procedura di concordato preventivo.

In primo luogo occorre dire che ai fini del concorso fallimentare rimangono esclusi i crediti sorti durante la procedura di concordato preventivo senza il rispetto delle relative regole e quindi i crediti sorti sulla base di atti di straordinaria amministrazione senza la necessaria autorizzazione. In tal caso l’atto pur essendo valido nei confronti del debitore non ha rilevanza per i creditori concorrenti e quindi i relativi creditori non sono abilitati a partecipare al concorso neanche in posizione subordinata.

Solo a concorso chiuso essi potranno far valere i loro diritti sui beni residui o sui beni successivamente acquistati dall’imprenditore e non attraverso una procedura concorsuale ma tramite una forma di esecuzione singolare. Per quanto riguarda invece i crediti sorti legittimamente durante il concordato preventivo essi devono considerarsi come crediti prededucibili nel successivo fallimento.

Il compenso del commissario giudiziale per l’attività svolta durante il concordato preventivo viene considerato invece tra le spese di giustizia fatte nell’interesse comune dei creditori e quindi privilegiate sul ricavato dei beni e quindi sulle somme vincolate a tale scopo sin dall’inizio del concordato preventivo i creditori non possono soddisfarsi se non una volta pagati i crediti per cui la somma era stata destinata.

L’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti

A seguito della riforma è stata riconosciuta all’imprenditore in stato di crisi la possibilità di chiedere al tribunale l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi con i propri creditori in sede stragiudiziale (cioè al di fuori non solo di una procedura concorsuale ma anche da qualunque controllo da parte di una autorità pubblica) purchè ci sia il consenso dei creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti.

L’accordo deve essere accompagnato da una relazione di un esperto iscritto nel registro dei revisori contabili circa la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. Tali accordi nonostante l’omologazione restano stragiudiziali e quindi vincolano solo le parti e non i creditori estranei e diventano efficaci dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese. Da tale data decorre anche il termine entro il quale i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione.

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