Partecipazioni tra imprese
Quando si parla di partecipazioni di un’impresa in un’altra impresa si allude necessariamente ad imprese societarie, fenomeno questo che trova ampia regolamentazione per più di un aspetto, e in particolare per quanto attiene ai riflessi patrimoniali.
L’art. 5 del d.l. n. 1148 del 1941 vietava l’acquisto di azioni di altre società per un valore superiore al proprio capitale. Tale norma, tuttavia, viene implicitamente ritenuta abrogata con l’abolizione dell’imposta di negoziazione cui si legava, e comunque non risulta che nei decenni passati vi sia stata occasione di farvi un qualche riferimento. Nel codice, una prima disposizione è quella contenuta nell’art. 2361 co. 1, ai sensi del quale l’assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita se per la misura e per l’oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dallo statuto.
Partecipazione di una società di capitali in società di persone
Come detto, la giurisprudenza si è ripetutamente scontrata con il problema della partecipazione di società di capitali in società di persone, giungendo a considerare nulla la società di persone partecipata da una società di capitale.
Attualmente, tuttavia, il problema appare superato, dal momento che la riforma ha aggiunto all’art. 2361 un co. 2, ai sensi del quale l’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea. Dal tenore di questa norma discende la liceità dell’assunzione di simili partecipazioni, sia pure con la necessità di una deliberazione assembleare (ordinaria). L’art. 2361 co. 2 prosegue disponendo che di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio. L’evidenziazione in bilancio di queste partecipazioni costituisce uno strumento di trasparenza non solo nei riguardi dei soci, ma anche e soprattutto nei riguardi dei terzi.
L’unica perplessità che rimane riguarda il fatto che nel bilancio della società partecipante finiscono comunque per essere trasfusi dati contabili raccolti senza le medesime garanzie di controllo esistenti in particolare per i dati contabili delle società per azioni. Al riguardo, l’art. 111 duodecies disp. att. dispone che il bilancio della società così partecipata sia redatto secondo le norme previste per le società per azioni , tuttavia, tale ipotesi si riferisce soltanto al caso in cui tutti i soci della s.n.c. o della s.a.s. siano rappresentati da società di capitali.