Le società di capitali, come persone giuridiche sono caratterizzate dalla specialità dell’oggetto e dello scopo. L’oggetto segna il campo dell’attività della persona giuridica e io scopo segna il fine al quale tale attività deve essere indirizzata.
I cosiddetti diritti individuali
Secondo la dottrina le posizioni soggettive dei soci nell’ambito del contratto sociale costituiscono veri e propri diritti individuali che sarebbero intangibili dall’ente e quindi non potrebbero essere toccati da una manifestazione di volontà della società espressa attraverso i suoi organi. Tuttavia tali diritti non costituiscono una categoria unitaria in quanto comprendono i diritti che spettano al socio sulla base di un rapporti distinto da quello di società e diritti (come il diritto di voto o agli utili) che esprimono la posizione del socio nell’ambito dell’organizzazione sociale. In modo diverso quindi deve essere intesa nei loro confronti la cosiddetta intangibilità da parte dell’ente.
Per quanto riguarda il diritti che competono al socio come terzo si può parlare di intangibilità da parte dell’ente in quanto in questo campo la volontà della persona giuridica non può prevalere dato che a nessun soggetto è possibile influire, senza un esplicito conferimento di poteri, nella sfera giuridica di un altro soggetto. Diversa è invece la posizione rispetto a quei diritti che competono al socio nell’ambito dell’organizzazione sociale. Qui infatti siamo in un campo dove la volontà dell’ente si può esplicare pienamente in quanto la posizione del socio è necessariamente subordinata alla posizione della collettività che si esprime attraverso la persona giuridica sulla base della comunione di interessi che si è formata con il contratto sociale.
In questo campo quindi quando si parla di intangibilità dei diritti dei soci (es. diritto agli utili, diritto al voto) si intende l’impossibilità da parte della persona giuridica di modificare con un suo atto di volontà i caratteri essenziali di tali diritti ma tale intangibilità non è assoluta. Infatti la stessa legge prevede ad. Esempio le azioni prive di diritto di voto, le azioni a voto limitato, le azioni di risparmio o privilegiate o la possibilità di subordinare a particolari condizioni la vendita delle azioni. La stessa legge prevedendo che il voto non possa essere esercitato dal socio in posizione di conflitto di interessi, che l’assemblea debba deliberare sulla distribuzione degli utili o che il diritto di opzione possa essere limitato se lo esige l’interesse della società, mette in chiaro la subordinazione del socio rispetto alla società-
Si deve quindi dire che questo tipo di diritto risulta subordinato alle esigenze della comunione di interessi creata con il contratto sociale così come gli interessi individuali sono necessariamente subordinati agli interessi della collettività. Tuttavia il sacrificio dell’interesse del socio è ammissibile a sole due condizioni: in primo luogo il principio della parità di trattamento per cui il sacrificio deve pesare su tutti i soci nella stessa misura (es.la rinuncia alla percezione degli utili non può essere imposta solo ad alcuni o non ad altri) e in secondo luogo il principio per cui il sacrificio dell’interesse del socio deve essere giustificato dall’interesse sociale.