Formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno scientifiche, letterarie, musicali, figurative, architettoniche, teatrali e cinematografiche, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione, art. 2575.

Tali opere sono protette indipendentemente dal loro pregio, dall’utilità pratica ed anche se illegali o immorali. Unica condizione richiesta è che l’opera abbia carattere creativo, cioè presenti un minimo di originalità oggettiva rispetto a opere preesistenti dello stesso genere.

Fatto costitutivo del diritto d’autore è la creazione dell’opera, art. 2576. Non è necessario che l’opera sia stata divulgata fra il pubblico, bastando che essa sia stata estrinsecata (pubblicazione nel registro pubblico generale delle opere protette).

Il diritto di autore gode di una tutela sia morale, sia patrimoniale.

Si distingue perciò fra diritto morale e diritto patrimoniale di autore.

L’autore ha diritto:

di rivendicare nei confronti di chiunque la paternità dell’opera,

di decidere se pubblicarla o meno (diritto di inedito) e se pubblicarla col proprio nome o in anonimo,

di opporsi a modificazioni o deformazioni dell’opera e ad ogni altro atto a danno dell’opera che possa arrecare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione, art. 20 l. autore,

di ritirare l’opera dal commercio quando ricorrano gravi ragioni morali, previo indennizzo di coloro ai quali ha ceduto i diritti di utilizzazione economica, art. 2582 e art. 142 l. autore. Questi diritti sono irrinunciabili, inalienabili, art. 22 l. autore, non si perdono con la cessione dei diritti patrimoniali, art. 2577 e possono essere esercitati anche dai congiunti dopo la morte dell’autore, art. 23 l. autore

L’autore ha il diritto di utilizzazione economica esclusiva dell’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, che consiste in una serie di facoltà elencate dagli artt. 13 – 18 l. autore.

Questo diritto, a differenza del diritto morale, ha durata limitata e si estingue in 70 anni dopo la morte dell’autore, art. 17 legge n. 52 del 06/02/1996.

L’opera dell’ingegno può essere il frutto dell’attività creativa di una sola persona ed in tal caso il diritto d’autore è acquistato a titolo originario dall’autore stesso, anche se l’opera è stata realizzata su commissione o in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato.

Nel caso in cui l’opera sia il frutto della collaborazione fra più persone, l’attribuzione dei diritti segue regole specifiche e diverse a seconda dei caratteri della collaborazione.

L’opera collettiva è l’opera costituita da più contributi autonomi e separabili, organizzati in forma unitaria da un direttore o da un coordinatore. Essa è un’opera originale e autore della stessa è considerato il direttore o il coordinatore, art. 3 e 7 l. autore, mentre i diritti di sfruttamento economico spettano all’editore, art. 38 l. autore.  Ai singoli autori è riconosciuto però il diritto d’autore sulla propria parte, diritto suscettibile di utilizzazione separata.

L’opera in collaborazione è l’opera composta da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili e non divisibili. In tal caso fra i coautori si instaura un rapporto di comunione, art. 10 l. autore.

Ogni autore può tutelare autonomamente il diritto morale, mentre è necessario l’accordo di tutti per pubblicare l’opera o per modificare l’opera già pubblicata. Accordo sostituibile da un’autorizzazione del tribunale in caso di rifiuto ingiustificato di uno dei coautori, art. 10 l. autore.

L’opera composta è l’opera costituita da contributi eterogenei e distinti, ma che danno vita ad un’opera funzionalmente unitaria ed indivisibile. Es. opere liriche, operette, canzoni e balletti, alla cui realizzazione concorrono l’autore delle musiche, il paroliere o il coreografo, art. 33 l. autore. Tali opere cadono in regime di comunione, art. 34 l. autore, ma sono legislativamente individuati sia il soggetto cui è riservato l’esercizio del diritto di utilizzazione economica dell’opera complessiva, sia la quota di ciascuno nei proventi, art. 34-37 l. autore.

Diritti connessi ed affini al diritto d’autore sono poi riconosciuti a determinate categorie di soggetti: produttori di dischi, interpreti ed esecutori di opere dell’ingegno, quali attori e cantanti, autori di fotografie non artistiche, autori di progetti di ingegneria.

A tali soggetti è riconosciuto il diritto ad un equo compenso da parte di chiunque utilizzi, in qualsiasi modo ed anche senza scopo di lucro, la loro opera creativa o interpretativa.

 

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