Art 2602. “Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”. Questa definizione è stata introdotta dalla legge n. 377 del 10/05/1976, che ha modificato l’originaria disciplina sui consorzi.
Questa nuova definizione legislativa comporta che il consorzio è oggi uno schema associativo tra imprenditori idoneo a ricomprendere due diversi fenomeni. Il consorzio infatti, può essere costituito al fine prevalente o esclusivo di disciplinare, limitandola, la reciproca concorrenza sul mercato fra imprenditori che svolgono la stessa attività o attività similari, cd consorzi anticoncorrenziali. In tal caso il consorzio si presenta come un patto limitativo della concorrenza, cioè sollecitano controlli volti ad impedire che per loro tramite si instaurino situazioni di monopolio di fatto contrastanti con l’interesse generale. In altri casi più imprenditori, invece, decidono di dar vita ad un consorzio “per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese” cd consorzi di coordinamento.
In tal caso il consorzio rappresenta anche (o rappresenta solo) uno strumento di cooperazione interaziendale, finalizzato alla riduzione dei costi di gestione delle singole imprese consorziate.
I consorzi di cooperazione interaziendale rispondono all’esigenza di accrescere la competitività delle imprese, e, in quanto favoriscono la sopravvivenza delle piccole e medie imprese, concorrono a preservare la struttura concorrenziale del mercato. Il legislatore ne agevola l’attività con una serie di provvidenze creditizie e tributarie a favore dei consorzi e delle società consortili fra piccole e medie imprese. I consorzi in base al tipo di attività che svolgono vengono distinti in consorzi con sola attività interna e consorzi che svolgono anche attività esterna. In entrambi si crea un’organizzazione comune.
Nei consorzi con attività interna il compito di tale organizzazione si esaurisce nel regolare i rapporti reciproci fra i consorziati e nel controllare il rispetto di quanto convenuto. Il consorzio in quanto tale non entra in contatto e non opera con i terzi.
Nei consorzi con attività esterna, invece le parti prevedono l’istituzione di un ufficio comune, destinato a svolgere attività con i terzi nell’interesse delle imprese consorziate. E’ questa la struttura propria dei consorzi di cooperazione interaziendale.