La società in accomandita semplice è una società di persone che si differenzia dalla società in nome collettivo per la presenza di due categorie di soci:
– I soci accomandatari che, al pari dei soci della collettiva, rispondono solidamente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali.
– I soci accomandanti che rispondono limitatamente alla quota conferita, cioè sono obbligati solo nei confronti della società ad eseguire i conferimenti promessi.
Per quanto riguarda l’amministrazione della società, essa compete esclusivamente ai soci accomandatari.
La disciplina dell’accomandita semplice è modellata su quella della società in nome collettivo, sia pure con gli adattamenti imposti dalla presenza di due categorie di soci, con diversi poteri e responsabilità per le obbligazioni sociali. Essa si differenzia anche dall’accomandita per azioni, in cui pure sono presenti le due categorie di soci.
L’accomandita semplice è il solo tipo di società di persone che consente l’esercizio in comune di un’impresa commerciale con limitazione del rischio e non esposizione a fallimento personale per alcuni soci (gli accomandanti). Per questo è una società che potrebbe prestarsi ad abusi gravi: servendosi di un accomandatario di paglia (compiacente e nullatenente), i soci accomandanti potrebbero in fatto cumulare i vantaggi delle società di persone (esercizio personale e diretto del potere di direzione dell’impresa), con quelli della società di capitali (beneficio della responsabilità limitata). Da qui la previsione di rigorosi divieti per gli accomandanti.