Il finanziamento dell’impresa azionaria non passa soltanto attraverso i conferimenti di capitale rappresentati dalle azioni, essendo possibili anche altre forme di apporto, tra le quali la novità è rappresentata dalla categoria degli strumenti finanziari, che fanno la loro comparsa nel codice a seguito della recente riforma del 2003.
L’espressione strumento finanziario era ben nota al legislatore in quanto destinata dall’art. 1 d.lgs. n. 58 del 1998 a individuare tutta una categoria di prodotti finanziari caratterizzati dalla negoziabilità nei mercati regolamentari, nella quale rientrano, tra le altre, anche le azioni e le obbligazioni. Si trattava evidentemente di affiancare a queste ultime una nuova figura da far rientrare in questa stessa categoria. Si spiega solo con un deficit di fantasia il fatto che poi non si sia trovato di meglio che usare, per designarla, la stessa espressione indicante la categoria medesima, dando così vita ad una sorta di cortocircuito.
La connotazione che di questi particolari strumenti finanziari la legge delega forniva era quanto mai generico, riducendosi a quel riferimento ad una dotazione di diversi diritti , senza dire diversi da cosa. Anche il d.lgs. n. 6 del 2003, nel dare attuazione a questa disposizione, non si allontanava di molto da questa genericità e sembrava anzi di aver rinunciato a dare una disciplina organica a questa novità legislativa, attualmente dispersa in più parti del codice.
Un primo approccio a questi strumenti finanziari, comunque, è offerto dal nuovo art. 2346 co. 6, secondo il quale resta salva la possibilità che la società emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazione e, se ammessa, le leggi di circolazione.