I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo. Successivamente la loro nomina compete all’assemblea ordinaria. La legge o l’atto costitutivo possono tuttavia riservare la nomina di uno o più amministratori allo Stato o ad enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria di questi ultimi. Il numero degli amministratori è fissato nello statuto, anche se questo può limitarsi ad indicare il numero minimo e massimo.

Gli amministratori possono essere soci o non soci. Specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza sono poi richiesti da leggi speciali per gli amministratori di società che svolgono determinate attività (assicurativa, bancaria) o possono essere previsti dallo statuto. Non possono essere nominati amministratori, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Numerose cause di incompatibilità sono previste da leggi speciali (impiegati dello Stato, avvocati, membri del Parlamento). Le cause di incompatibilità, diversamente dall’ineleggibiltà, comportano solo che l’interessato è tenuto ad optare fra l’uno e l’altro ufficio; non rendono perciò invalida la delibera della nomina.

La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre esercizi. Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Essi sono comunque rieleggibili, se l’atto costitutivo non dispone diversamente. Cause di cessazione dell’ufficio prima della scadenza del termine sono:

1) la revoca da parte dell’assemblea, che può essere deliberata liberamente in ogni tempo, salvo il diritto degli amministratori al risarcimento dei danni se non sussiste giusta causa;

2) rinuncia da parte degli amministratori;

3) la decadenza dall’ufficio, ove sopravvenga una delle cause di ineleggibilità;

4) la morte.

Al fine di evitare che il verificarsi di una causa di cessazione dell’ufficio paralizzi l’attività dell’organo amministrativo, la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori. Nei casi di morte, decadenza, o dimissioni della minoranza degli amministratori è dettata una particolare disciplina. Sono previsti al riguardo tre ipotesi:

  • Se rimane in carica più della metà degli amministratori nominati dall’assemblea, i superstiti provvedono a sostituire provvisoriamente quelli venuti meno, con delibera consiliare approvata dal collegio sindacale (cooptazione). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che potrà confermarli nell’ufficio o sostituirli.
  • Se viene a mancare più della metà degli amministratori nominati dall’assemblea non si dà luogo alla cooptazione. I superstiti devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti ed i nuovi amministratori così nominati scadono con quelli in carica all’atto della nomina, se non è diversamente previsto dallo statuto o dall’assemblea.
  • Se vengono a cessare tutti gli amministratori o l’amministratore unico, il collegio sindacale deve convocare con urgenza l’assemblea per la ricostituzione dell’organo amministrativo. Nel frattempo, per evitare il vuoto di poteri, il collegio sindacale può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

L’attuale disciplina, infine, riconosce la validità delle clausole statutarie che prevedono la cessazione di tutti gli amministratori e la conseguente ricostruzione dell’intero collegio da parte dell’assemblea a seguito della cessazione di alcuni amministratori (clausole simul stabunt simul cadent).

L’assemblea, per la nomina del nuovo consiglio è convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica, salvo che lo statuto non preveda l’applicazione della disciplina sopra esposta per il caso di cessazione di tutti gli amministratori. La nomina di cessazione dalla carica degli amministratori è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese.

 

Compenso. Divieti

Gli amministratori hanno diritto ad un compenso per la loro attività. Può consistere in una partecipazione agli utili della società o, in base all’attuale disciplina, nell’attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione (stock optinon). A tal fine è necessario che venga deliberata dall’assemblea straordinaria l’esclusione del diritto di opzione degli azionisti. Modalità e compenso sono determinati dall’atto costitutivo o dall’assemblea all’atto della nomina.

Per gli amministratori investiti di particolari cariche (ad esempio amministratore delegato), la remunerazione è invece stabilita dallo stesso consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Al fine di prevenire situazioni di antagonismo con la società, gli amministratori di s.p.a. non possono assumere la qualità di soci a responsabilità illimitata in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio, salva l’autorizzazione dell’assemblea.

Autorizzazione che può essere concessa anticipatamente con la clausola generale contenuta nell’atto costitutivo. L’inosservanza del divieto espone l’amministratore alla revoca dall’ufficio per giusta causa ed all’eventuale risarcimento degli eventuali danni arrecati.

 

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