Il fenomeno dei titoli di credito
La funzione dei titoli di credito è principalmente quella di mobilizzare la ricchezza, prevedendo la circolazione, rapida, semplice e sicura del diritto di credito neutralizzando così i rischi e gli inconvenienti che presenta la disciplina della cessione di credito dove il diritto dell’ultimo cessionario sussiste solo a patto che sussista il diritto dell’originario creditore e purchè siano validamente costituiti tutti i rapporti intermedi di cessione di credito.
Nel sistema dei titoli di credito invece grazie all’incorporazione del diritto nel documento si crea un collegamento tra diritto di credito e documento in modo tale che la circolazione del credito viene a dipendere dalla circolazione del documento permettendo che venga applicato invece che il regime della cessione dei crediti quello della circolazione delle cose mobili in base al quale il possesso di buona fede vale titolo e dove quindi all’acquirente in buona fede è garantita la titolarità del bene pur in difetto della stessa. Esteriormente i titoli di credito non sono differenti dalle altre categorie di documenti (documenti di legittimazione e titoli impropri) i quali però hanno un’altra funzione e per i quali non è applicabile la disciplina dettata per i titoli di credito.
La legge non descrive espressamente la nozione di titolo di credito e quindi la stessa deve essere ricavata dal complesso di norme che fanno riferimento a questo strumento. In base a ciò possiamo dire che nel nostro ordinamento il titolo di credito è un documento contenente una dichiarazione che può essere di contenuto diverso ma adempie comunque a due diverse funzioni: quella di costituire mezzo sufficiente per l’esercizio del diritto incorporato nel documento e quello di costituire uno strumento per la circolazione del diritto stesso. La prima funzione è comune anche ad altri documenti (documenti di legittimazione) ma la seconda è invece una caratteristica esclusiva dei titoli di credito e questo spiega perché l’accento della normativa ricada essenzialmente su di essa.
Se ci concentriamo sulla prima caratteristica del titolo di credito vediamo che nella categoria rientrano diverse specie di titoli che esprimono diversi tipi di diritti. Infatti ad esempio una cambiale e un assegno bancario non possono essere confusi con l’obbligazione o l’azione di una società o con una polizza di carico ed è per questo che la legge pone l’accento sulla seconda funzione e quindi considera solo il profilo circolatorio, profilo sotto il quale tutti i titoli di credito al di là della differenza di contenuto, sono soggetti alla stessa disciplina.