Come già detto l’impresa è soprattutto organizzazione del lavoro nel senso di organizzazione rispetto ai modi di svolgimento dell’attività: ciò si evince da 2082 e 2083 ma soprattutto dal 2086 che descrive l’imprenditore come il capo dell’impresa ponendo il principio di gerarchia e il 2106 che attribuisce il potere disciplinare all’imprenditore. Questo aspetto è per Ferri è rimasto negletto alla dottrina: infatti per lui la dottrina commercialista ha valorizzato più i beni rispetto all’attività arrivando a ricomprendere tra i beni costituenti il complesso aziendale anche il dir dell’imprenditore derivante dal relativo contratto mentre la dottrina laburista è rimasta ancorata a una concezione contrattualistica parlando quelle poche volte di comunità di lavoro in senso sociologico o come conseguenza di una asserita natura associativa del contratto di lavoro. Le scelte costituzionali volevano inquadrare i rapporti di lavoro tra i rapporti di collaborazione e l’impresa nella categoria delle istituzioni (quindi considerare i diversi soggetti partecipanti all’attività imprenditrice come operanti al fine di realizzare un interesse comune legati da un rapporto organico nell’esplicazione delle loro e funzioni). Inoltre al 45 e 46 cos si legge l’espresso riferimento alla funzione sociale del fenomeno cooperativo sebbene nel nostro ordinamento non ci sia il fenomeno dell’impresa socializzata. Tutto ciò non ha trovato riscontro nella legge: giuridicamente il lavoratore si contrappone all’imprenditore a cui è legato da un contratto che pone dir e obblighi reciproci. Non siamo sicuramente di fronte a una locatio hominis assimilabile ad una locatio bovis: l’ordinamento si preoccupa infatti di salvaguardare l’integrità fisica del lavoratore. Il lavoratore è tutelato da contratti collettivi o norme inderogabili salvo che siano a suo favore o norme + rigorose per la sua personalità. Soltanto con lo Statuto dei lavoratori  ( l.300/1970) si cambia: non ci si ancora più al contratto di lavoro ,ma ci si muove da posizioni istituzionali considerando la posizione del lavoratore nell’impresa; è qui che si svolge la personalità umana del lavoratore e egli diventa contribuente alla creazione di nuova ricchezza che la cos pone come dir/dovere di ogni cittadino. In questa legge rimane una posizione di autorità (imprenditore) e soggezione (lavoratore) ma essa è giustificata dalla diversità di interessi economici che imprenditore e lavoratori perseguono nell’ambito dell’impresa. Tuttavia il riconoscimento del principio di autorità è più formale che reale, perché attraverso la istanza che la soggezione dei lavoratori all’autorità dell’imprenditore non si traduca in menomazione della personalità del lavoratore, attraverso un arricchimento dei contenuti dei diritti della personalità del lavoratore e attraverso nuove forme di attuazione della tutela, si finisce per incidere sull’autorità dell’imprenditore dal punto di vista organizzativo.

Lascia un commento