Le modificazioni dell’atto costitutivo sono soggette all’unanimità dei consensi e alle forme di pubblicità sopra esaminate.

Norme particolari si ha per alcuni tipi di modifiche:

  • proroga della società: se la società è prorogata a tempo indeterminato (tacitamente) non è possibile l’iscrizione nel registro delle imprese, perché per l’iscrizione occorre che la nuova scadenza sia determinata (art. 2295 n. 9). In questo caso la società in nome collettivo assume un aspetto non conforme alla sua struttura tipica, motivo per cui la legge estende alla medesima alcune norme proprie della società semplice:
    • il diritto dei creditori particolari del socio di chiedere la liquidazione della sua quota, qualora i beni del medesimo siano insufficienti a soddisfarli.
    • il diritto che ha ogni socio di recedere dalla società in ogni tempo dando un preavviso di almeno tre mesi (art. 2307 co. 3).

Diversamente per la proroga a tempo determinato che, non potendo che essere espressa, deve essere pubblicata.

  • riduzione di capitale: la legge si preoccupa degli interessi dei creditori sociali, nei casi di riduzione del capitale, perché con tale riduzione viene a diminuire quel complesso di beni su cui essi devono fare precipuo affidamento per soddisfarsi.

L’art. 2306, interessandosi della riduzione del capitale che si effettua mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo di ulteriori versamenti, dispone che la deliberazione può essere eseguita a patto:

  • che la deliberazione sia iscritta nel registro delle imprese.
  • che siano decorsi tre mesi dall’iscrizione.
  • che entro questo termine nessun creditore sociale abbia fatto opposizione, anche verbalmente. Nonostante l’opposizione, il tribunale può disporre che la riduzione di capitale abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un’idonea garanzia.

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