Modello legale e modelli statutari

La disciplina dell’attività sociale nella ss e nella snc si caratterizza per l’ampio spazio lasciato all’autonomia negoziale. Il legislatore prevede un modello di organizzazione, modello legale, fondato sulla distinzione amministrazione-modificazioni dell’atto costitutivo e basato su dei principi:

ogni socio illimitatamente responsabile è investito del potere di amministrazione, art. 2257, e di rappresentanza, art. 2266, della società;

per contro, è necessario il consenso di tutti i soci per le modificazioni del contratto sociale, art. 2252.

Tali principi hanno carattere dispositivo e trovano applicazione solo se i soci non hanno pattuito diversamente nell’atto costitutivo. Infatti, i soci sono liberi di modellare il funzionamento della società nel modo che ritengono più opportuno, modelli statutari.

L’amministrazione della società

L’amministrazione della società è l’attività di gestione dell’impresa sociale.

Il potere di amministrare è il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.

Secondo il modello legale ogni socio illimitatamente responsabile (quindi, nella snc ogni socio) è amministratore della società, art. 2257. Tuttavia, l’atto costitutivo può prevedere che l’amministrazione sia riservata solo ad alcuni soci, distinguendo fra soci amministratori e soci non amministratori. Quando l’amministrazione della società spetta a più soci ed il contratto sociale nulla dispone in merito, trova applicazione il modello legale dell’art. 2257, amministrazione disgiunta.

Ciascun socio amministratore è investito del potere di intraprendere da solo tutte le operazioni che rientrano nell’oggetto sociale, senza essere tenuto a richiedere il consenso o il parere degli altri soci amministratori, né ad informarli preventivamente delle operazioni progettate.

Tuttavia, il potere di iniziativa individuale è temperato dal diritto di opposizione riconosciuto a ciascuno degli altri soci amministratori. L’opposizione deve essere esercitata prima che l’operazione sia stata compiuta e, paralizza il potere decisorio del singolo amministratore in ordine all’operazione contestata.

La soluzione del conflitto fra i soci amministratori in merito all’operazione contestata è rimessa alla collettività dei soci, amministratori e non. Sulla fondatezza dell’opposizione decide la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili. Quindi, è una maggioranza per quote di interesse e non per teste.

Il conflitto può essere anche eterorisolto. L’ art. 37 del d.lgs. 5/2007, ammette che l’ atto costitutivo di snc deferisca alla decisione di uno o più terzi eventualmente organizzati collegialmente la soluzione dei contrasti fra amministratori su questioni attinenti alla gestione della società. Il terzo o i terzi possono dare anche indicazioni vincolanti su questioni collegate con quelle espressamente deferite, in una sorta di estensione a macchia d’ olio della eterogestione. La decisione del terzo o dei terzi è impugnabile a norma dell’ art. 1349.2 (cd. determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo) solo provando la sua o loro mala fede.L’amministrazione disgiunta offre sia dei vantaggi, come la rapidità delle decisioni, che degli svantaggi, operazioni non proficue. Perciò, il legislatore prevede un modello alternativo di amministrazione che privilegia l’esigenza di maggiore ponderazione nelle decisioni, l’amministrazione congiuntiva, art. 2258.

L’amministrazione congiuntiva, deve essere espressamente convenuta dai soci nell’atto costitutivo o con modificazione dello stesso, dato che nel silenzio delle parti la regola è l’amministrazione disgiunta.

Con l’amministrazione congiuntiva è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

L’atto costitutivo può tuttavia prevedere che per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza dei soci amministratori.

L’amministrazione congiuntiva può atteggiarsi sia come amministrazione all’unanimità sia come amministrazione a maggioranza, ovvero all’unanimità per determinati atti e a maggioranza per altri. Tuttavia se i soci non specificano nulla, la regola è quella dell’unanimità.

La rigidità dell’amministrazione congiuntiva è temperata dal riconoscimento ai singoli amministratori del potere di agire individualmente quando vi sia urgenza di evitare un danno alla società, art. 2258, 3° comma.

Infine, amministrazione disgiuntiva e amministrazione congiuntiva possono essere fra loro combinate.

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